Act 038U1165

Type Regio Decreto
Publication 1938-04-28
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
articles 385
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Art. 279. L'Ente edilizio e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto come appresso: il Podesta' di Reggio Calabria, presidente; il segretario della Federazione provinciale fascista di Reggio Calabria; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, da nominarsi con decreti dei rispettivi Ministri. Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno e per le finanze, e l'amministrazione dell'Ente in tal caso, viene affidata, con lo stesso decreto, ad un Commissario governativo.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 280

Art. 280. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio costituiscono provvedimenti definitivi avverso i quali e' ammesso soltanto ricorso straordinario al Re.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 281

Art. 281. Un funzionario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non superiore al 6° sara' incaricato, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, della direzione dell'Ente edilizio ed avra' la rappresentanza legale dell'Ente. Il funzionario fa parte, con voto consultivo, del Consiglio d'amministrazione ed e' incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio medesimo. Inoltre a lui spettano tutte le altre attribuzioni demandate dal regolamento al direttore dell'Ente nonche' la facolta' di emettere le ordinanze per la revoca della concessione delle baracche e delle case e per lo sfratto dalle medesime. Le ordinanze stesse sono notificate, oltre che agli interessati, anche al prefetto per notizia. Contro tali ordinanze non e' ammesso alcun ricorso od azione. Le altre attribuzioni del Comune nei riguardi delle aree, delle baracche e delle case sono conferite al Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 282

Art. 282. Il bilancio dell'Ente edilizio e' approvato dal Ministero delle finanze, sentiti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici. Gli utili netti dell'Ente, come pure i proventi delle vendite dei beni da essi amministrati, saranno devoluti ad incremento del patrimonio, salvo quanto e' disposto dall'art. 288, e potranno essere impiegati nella costruzione di case economiche. Il tesoriere dell'Ente edilizio deve rendere il conto nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro due mesi il Consiglio di amministrazione si pronuncia sul conto e lo trasmette al Ministero delle finanze con le proprie deliberazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Ministero delle finanze provvede a spese dei responsabili. I conti sono esaminati da un delegato del Ministero delle finanze ed approvati dal Ministero stesso, d'accordo con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 283

Art. 283. L'esame dei conti riguarda il merito giuridico e contabile di ciascuna partita, i rapporti di debito e di credito fra gli agenti contabili e l'Ente, e si estende a tutti coloro che hanno avuto il maneggio dei valori. Contro le decisioni sui conti e' ammesso il ricorso alla Corte dei Conti. I membri del Consiglio di amministrazione ed i funzionari dell'Ente sono sottoposti alla giurisdizione della Corte stessa nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 284

Art. 284. Il Ministero dei lavori pubblici, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio, designa i funzionari dello Stato incaricati di stendere e di ricevere i contratti nell'interesse dell'Ente a norma di legge. Per la stipulazione degli atti sono dovuti all'Ente diritti di segreteria nella misura stabilita dalla tariffa annessa alla legge notarile. ((13))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 285

Art. 285. A servizio dell'Ente edilizio o per il disimpegno delle attribuzioni gia' di spettanza dell'Amministrazione comunale, possono essere assunti, col consenso di questa, impiegati di ruolo da essa dipendenti, rimanendo gli stipendi di cui sono provvisti a carico del bilancio comunale.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 286

Art. 286. L'Ente edilizio e' autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d'ipoteca sulle case economiche e popolari.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 287

Art. 287. L'assegnazione delle case e delle baracche e' deliberata dal Consiglio di amministrazione. L'elenco delle case e delle baracche assegnate deve essere pubblicato, di volta in volta, nel foglio degli annunzi legali della provincia nonche' nell'albo pretorio del comune. Nel provvedere alla assegnazione degli alloggi si dara' la preferenza a coloro che debbono lasciare le baracche ricadenti su aree destinate alla costruzione di caso da parte dell'Ente, di edifici pubblici o all'attuazione del piano regolatore.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 288

Art. 288. Sull'ammontare annuo dei fitti riscossi dall'Ente edilizio sara' accantonata una quota pari al 20 per cento, di cui il 15 per cento e' destinato alla formazione di un fondo di riserva; da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato per l'ammortamento dei capitali investiti nelle costruzioni, e il 5 por cento per la costituzione di altro fondo di riserva speciale per sopperire alle maggiori spese di manutenzione dei fabbricati.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 289

Art. 289. Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente edilizio sono estese le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. ((La riscossione dei canoni per l'uso delle case, della baracche e dei padiglioni, e per la concessione di aree, e' eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime)). La riscossione delle altre entrate e' affidata, quando manchi un tesoriere speciale, allo stesso esattore, il quale la esegue con le norme di cui al 1° comma.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 290

Art. 290. Per gli sfratti degli inquilini delle case economiche o popolari in gestione dell'Ente edilizio, in caso di mancato pagamento delle rate di fitto, sono applicabili le norme di cui all'articolo 32.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 291

Art. 291. Tutti gli atti e contratti che possono occorrere per l'espletamento dei compiti affidati all'Ente edilizio ai sensi delle norme contenute nel presente capo sono esenti da tasse di registro e bollo. Per quanto non previsto nel precedente comma, sono applicabili all'Ente edilizio tutte le agevolazioni tributarie di cui al titolo IX del presente testo unico.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 292

Art. 292. Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, l'Ente edilizio potra' essere messo in liquidazione con le norme che saranno stabilite dal decreto stesso. In tale evenienza le case e le baracche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276, saranno riconsegnato al demanio dello Stato; gli altri beni saranno reintegrati nel patrimonio del Comune. - I fondi e le altre attivita' esistenti nelle casse dell'Ente saranno possibilmente assegnati a secondo della rispettiva provenienza.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 293

Art. 293. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad acquistare o costruire case aventi le caratteristiche di economiche o popolari da concedersi al personale ferroviario in attivita' di servizio, con i fondi od ai tassi stabiliti nelle disposizioni seguenti: a) [Legge 14 luglio 1907, n. 553 - art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-07-14;553~art1) - (istituti di previdenza ferroviari - interesse annuo 3,75 per cento giusta [art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 310](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art5)) L. 30.000.000; b) [Legge 19 giugno 1913, n. 641 - art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art13) - (residui attivi della gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi - interesse annuo 3,75 per cento) L. 50.000.000; c) [R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-27;2350), convertito nella [legge 5 ottobre 1920, n. 1432 - art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1920-10-05;1432~art11) - (residui attivi della gestione del fondo pensioni e sussidi - interesse annuo 3,75 per cento) L. 30.000.000; d) [R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1647](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-03;1647), convertito nella [legge 18 marzo 1926, n. 562, articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-18;562~art1) ([comma 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-18;562~com1)) e 7 (residui attivi delle gestioni del fondo pensioni e sussidi, quote di reintegrazione dei capitali gia' erogati per costruzione di case economiche per ferrovieri e per mutui a cooperative edilizie ferroviarie - interesse annuo 5 per cento) L. 52.000.000; e) [R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-11-04;2269), convertito nella [legge 22 dicembre 1927, n. 2688, - art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-12-22;2688~art1) - (residui attivi del fondo pensioni o sussidi L. 40.000.0000 - residui attivi dell'Opera di previdenza pel personale ferroviario L. 40.000.000 - interesse annuo 5,50 per cento) L. 80.000.000; f) [R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1954](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-11-06;1954) convertito nella [legge 1° giugno 1931, n. 748 - art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-06-01;748~art1) - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi, interesse annuo 5,60 per cento) L. 80.000.000; g) [Legge 18 giugno 1931, n. 920 - art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-06-18;920~art1) - (residui attivi del fondo pensioni e sussidi - interesse annuo 5,60 per cento) L. 50.000.000; h) [R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1932-03-31;419) convertito nella [legge 8 dicembre 1932, n. 143 - art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-12-08;143~art1) e [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-12-08;143~art2) - (anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi da essa amministrati ivi compresi quelli degli istituti di previdenza gestiti dalla Cassa stessa - interesse annuo come stabilito nell'art. 295) L. 20.000.000. Il tasso d'interesse sui capitali indicati nel presente articolo sotto le lettere da a) a g) inclusivo, e' stabilito, a partire dall'esercizio finanziario 1934-35, nella misura unica del 4,50 per cento.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 294

Art. 294. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere, con le proprie disponibilita' di cassa, alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulle somme indicate nell'art. 293 salvo successivo ricupero dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi e da quelli dell'Opera di previdenza del personale ferroviario medesimo, allo stesso tasso di interesse annuo fissato per le somme suddette e salvo quanto disposto nell'art. 295.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 295

Art. 295. La Cassa depositi o prestiti e' autorizzata, coi fondi da essa amministrati compresi quelli degli istituti di previdenza, a consentire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dietro sua richiesta, erogazione di somme fino al limite di lire 70 milioni da corrispondersi nella misura massima di 20 milioni per l'esercizio finanziario 1931-32 e di 50 milioni per l'esercizio 1932-33, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione medesima in 35 annualita' decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 1933 e dal l° gennaio 1934. Tali annualita', comprensive di capitale e degli interessi al tasso del 6 per cento annuo ridotto al 4,50 per cento dal 1° gennaio 1935, sono pagabili entro il 30 giugno di ciascun anno ed iscritte nel bilancio dell'Amministrazione predetta. Sulle somministrazioni effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento la Cassa depositi e prestiti trattiene gli interessi dalla data delle somministrazioni stesse fino al 31 dicembre immediatamente successivo. Le somme come sopra erogate sono investite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in conto di 20 milioni per le costruzioni di cui all'art. 293, lett. h) ed in conto di 50.000.000 per le costruzioni di cui allo stesso art. 291 lettere e), f), g), in quanto manchino disponibilita' liquide sufficienti sui residui attivi del Fondo pensioni o sussidi e di quello dell'Opera di previdenza del personale ferroviario.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 296

Art. 296. Sui fondi investiti a sensi dell'art. 293 lett. a), b), c) al tasso del 3,75 per cento per l'acquisto o la costruzione di nuove case nel periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1922, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato contribuisce al parziale pagamento degli interessi nella misura del 2,50 per cento. L'importo di questi contributi e' iscritto nella parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 297

Art. 297. ((Le case costruite coi fondi di cui all'art. 293 sono di proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato. Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alla dichiarazione di abitabilita' sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitabili al patrimonio dalla gestione delle case con accreditameuto all'Amministrazione ferroviaria. Gli interessi, invece, che maturano successivamente, sono addebitati alla gestione delle case. La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell'art. 295, effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale e degli interessi, viene inscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa)).

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 298

Art. 298. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la Cassa depositi e prestiti accreditano il fondo dei residui attivi per le pensioni e sussidi e per l'Opera di previdenza del personale ferroviario, delle somme impiegate nell'acquisto o nella costruzione di case man mano che ne viene effettuato il prelevamento.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 299

Art. 299. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versa annualmente alla Cassa depositi e prestiti gli interessi, ai tassi stabiliti, sulle somme prelevate dalla data delle singolo somministrazioni al 31 dicembre successivo e, iniziato l'ammortamento, versa annualmente anche le annualita', al tasso prestabilito per un cinquantennio, in estinzione delle somministrazioni stesse. Gli interessi sono accreditati alla gestione dei fondi di cui all'art. 298 e le quote di capitale comprese nelle annualita' sono accreditate, agli effetti della reintegrazione prevista dall'art. 297, (comma 2°), ai fondi dai quali sono state prelevate le somme per l'acquisto o la costruzione delle case.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 300

Art. 300. Il Ministro per le comunicazioni, su proposta del Direttore generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce le localita' nelle quali devono acquistarsi o costruirsi le case per i ferrovieri e le somme da erogarsi in ciascuna di dette localita'. Le espropriazioni per le costruzioni ed opere da eseguirsi a norma del presente titolo sono dichiarate di pubblica utilita' e sono regolato dalle norme legislative riguardanti quelle per lavori ed impianti ferroviari da eseguirsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 301

Art. 301. Gli studi, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione ed il collaudo dei lavori riguardanti la costruzione delle case, sono affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale provvede, con separata gestione, al funzionamento tecnico ed amministrativo dell'azienda.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 302

Art. 302. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve tenere una distinta contabilita' degli introiti e delle spese della gestione case, da cui risultino anche i capitali prelevati dai fondi previsti dall'art. 298 e deve tenere inoltre in evidenza le annualita' di reintegrazione secondo il disposto dell'art. 297 (comma 3°). Con le eccedenze attive del bilancio si costituisce un fondo di riserva da versarsi alla Cassa depositi o prestiti per investirlo in impiego fruttifero o nella costruzione di nuove case. Dal fondo di riserva potranno prelevarsi le somme occorrenti per sopperire a deficienze di bilancio.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 303

Art. 303. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accredita mensilmente in conto corrente fruttifero tutti gli introiti effettuati per conto della gestione case tenendo distinti quelli relativi ai canoni di concessione ed agli affitti, e addebita nello stesso modo il conto suddetto di tutte le spese che sono a carico della gestione medesima.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 304

Art. 304. Le attribuzioni concernenti l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case, sono deferite al Direttore generale ed ai comitati compartimentali d'esercizio delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 305 e 306.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 305

Art. 305. Il Direttore generale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: delibera in merito allo proposte, da sottoporsi al Ministro, sui programmi riguardanti: le localita' ove debbano acquistarsi o costruirsi le case, il numero approssimativo degli alloggi, il tipo dei medesimi per ogni localita' nonche' le spese in base ai progetti esecutivi e le proposte per lavori che, per importo, eccedano la sua competenza; approva i progetti esecutivi e le proposte di lavori che, per importo, rientrano nella sua competenza; stabilisce il reddito che deve ricavarsi dai fabbricati acquistati o costruiti ed emana le norme per la determinazione dei canoni per concessione degli alloggi ed affitto di pertinenze e locali accessori nonche' le norme per la disciplina delle concessioni e per i servizi di portineria; delibera sui mezzi per eliminare eventuali passivita' del bilancio e determina la percentuale delle entrate dovute all'Amministrazione ferroviaria per tutte le spese della gestione; adotta, in genere, i provvedimenti che siano suggeriti dalla esperienza.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 306

Art. 306. I comitati d'esercizio presso i compartimenti: danno parere sulla effettiva necessita' di provvedere alloggi per il personale; propongono al Direttore generale l'acquisto di fabbricati adattabili a case economiche; determinano la misura dei canoni di concessione secondo le norme emanate dal Direttore generale; esaminano le domande di richiesta di alloggio e le domande per affitto di pertinenze o di locali accessori, predispongono la graduatoria degli aspiranti alla casa ed esprimono parere sui ricorsi dei concessionari, dei locatari e degli aspiranti; fanno al Direttore generale le proposte che ritengono utili alla gestione; esplicano le altre funzioni che fossero ad essi affidate dal Direttore generale.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 307

Art. 307. Alle sezioni lavori presso i compartimenti e' affidata, oltre la gestione tecnico-amministrativa, la vigilanza sulla buona conservazione delle case e sulla osservanza delle condizioni di concessione e dei patti di locazione e delle disposizioni emanate per l'ordine e per la pulizia degli alloggi, accessori e pertinenze.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 308

Art. 308. Il complesso dei canoni di concessione delle case economiche deve almeno pareggiare l'importo degli interessi dei capitali investiti nella costruzione od acquisto delle medesime, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte e sovrimposte, della quota prevista dall'art. 309, delle spese di amministrazione, di custodia, d'illuminazione, di acqua potabile e riscaldamento nonche' di una quota per avvicinare gradualmente i canoni relativi alle case suddette agli affitti pagati nelle case similari di proprieta' privata. Alla scadenza di ogni biennio si dovra' procedere alla revisione dei coefficienti base del canone stesso per ragguagliare ai risultati di tale revisione i canoni del biennio successivo.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 309

Art. 309. Per il periodo di esenzione dall'imposta e sovraimposte sui fabbricati, il canone di concessione di ciascuna casa e' aumentato di una quota da stabilirsi dal Direttore generale e da versarsi nei modi di cui all'art. 302 alla Cassa depositi e prestiti per costituire un fondo destinato ad alleggerire l'onere dell'imposta e sovraimposte sul predetto canone, nel decennio successivo alla scadenza del periodo di esenzione.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 310

Art. 310. La meta' della somma disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento di parte degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie, e' devoluta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e destinata a mitigare i canoni relativi alle case acquistate o costruite in conformita' all'art. 73, ultimi comma, del presente testo unico.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 311

Art. 311. Le case economiche sono concesse al personale delle ferrovie dello Stato in attivita' di servizio, senza riguardo e limiti di stipendio. L'aspirante ad alloggio deve farne domanda scritta al Capo compartimento.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 312

Art. 312. Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza all'impiegato meno retribuito e piu' bisognoso, con riguardo al numero ed alle attivita' dei componenti la sua famiglia conviventi ed a carico, alla localita' ove presta l'opera sua, alla qualita' delle funzioni che disimpegna ed alle necessita' del servizio. A parita' di ogni altra condizione, il coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole e quest'ultimo a quello non coniugato, tenendosi pur conto, nelle singole fattispecie, delle qualita' di mutilato e d'invalido di guerra, di mutilato e d'invalido per la Causa nazionale, di ex combattente e dell'anzianita' d'iscrizione al Partito nazionale fascista. ((6))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 313

Art. 313. Qualora non vi siano richieste da parte del personale in attivita' di servizio, gli alloggi disponibili possono essere concessi a pensionati ferroviari; in mancanza di questi, ad impiegati pensionati dello Stato e, subordinatamente, alle categorie d'impiegati nell'ordine seguente: impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; impiegati comunali; impiegati provinciali; impiegati di aziende private le quali garantiscano il pagamento dei canoni. In ogni caso la concessione di detti alloggi deve aver luogo secondo l'ordine di data delle domande e con preferenza ai concorrenti meno abbienti, salvo il disposto dell'art. 312 (comma 2°).

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 314

Art. 314. Ai criteri di preferenza enunciati negli articoli 312 e 313 si puo' derogare soltanto su proposta motivata del Comitato d'esercizio. Resta in ogni caso salvo il diritto preferenziale dei soci di cooperative edilizie ferroviarie nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente testo unico.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 315

Art. 315. Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e trasferito nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato in conseguenza della soppressione dell'Ufficio legale della stessa Amministrazione nonche' quello dell'Ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie trasferito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, continua a fruire degli alloggi nelle case economiche gia' concessi all'atto del trasferimento.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 316

Art. 316. I pianterreni, le pertinenze ed i locali accessori possono essere dati in locazione ad uso di cooperative di consumo, di scuole, di giardini d'infanzia e di educatori, istituiti a beneficio della classe dei ferrovieri, e di botteghe con esclusione degli spacci di bevande alcooliche sul posto.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 317

Art. 317. E' fatto divieto al concessionario ed al locatario di sub-locare in tutto o in parte, con o senza mobilio, i locali concessi od affittati e comunque di cederli in uso anche senza corrispettivo e di mutarne la destinazione.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 318

Art. 318. Sono a carico del concessionario le riparazioni previste dall'[art. 1604 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1604) nonche' quelle cagionate da negligenze o cattivo uso dei locali e l'Amministrazione gliene addebitera' l'importo previo parere del Comitato d'esercizio.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 319

Art. 319. L'Amministrazione riscuote, mediante ritenuta sui ruoli paga o sulle pensioni, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla [legge 30 giugno 1908, n. 335](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335), il canone mensile anticipato dovuto dal proprio personale concessionario delle case. Nello stesso modo procederanno le altre Amministrazioni dello Stato, ove trattisi di loro impiegati o pensionati, e le somme all'uopo trattenute per canone o per addebiti dipendenti da negligenze o cattivo uso dei locali concessi, saranno mensilmente versate all'Amministrazione ferroviaria, gestione case. Le norme predette sono estese agli impiegati di enti ed aziende elencati nell'art. 313.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 320

Art. 320. Quando non si tratti di personale in attivita' di servizio od in pensione delle ferrovie oppure di altre Amministrazioni dello Stato, gli affittuari di locali accessori o di pertinenze non adibiti ad uso di abitazione, devono corrispondere anticipatamente il canone mensile di affitto e sono tenuti alla prestazione, con le modalita' che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilira', di un fondo di garanzia pari a due mensilita' del canone suddetto. Tale fondo non e' soggetto al vincolo del reimpiego in titoli di Stato, in conformita' alla disposizione dell'[art. 8 del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-07-26;1412~art8) convertito, con modificazioni, nella [legge 30 dicembre 1935, n. 2246](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-12-30;2246), e sara' restituito dopo la riconsegna dei locali o pertinenze, detratte le somme eventualmente dovute dal locatario a termini di contratto, senza pregiudizio di ulteriori rivalse.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 321

Art. 321. La concessione ha, di regola, la durata di un anno ed e' tacitamente prorogata di anno in anno ove non intervenga, almeno due mesi prima della sua scadenza, avviso di rilascio dell'alloggio da parte del concessionario o di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione, alla quale e' peraltro riservata la facolta' di disporre in qualsiasi momento dei locali concessi, con preavviso di due mesi. In caso di trasloco, di cessazione dal servizio attivo, di morte del concessionario o quando questi cessi per qualsivoglia causa di appartenere ad una delle categorie di cui agli articoli 311 e 313 oppure venga a lui meno in tutto od in parte la corresponsione dello stipendio, la concessione s'intendera' revocata alla scadenza del mese successivo al verificarsi di uno degli eventi sopracennati. Potra' tuttavia essere dal Capo compartimento consentito al concessionario di continuare nel godimento per un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Nei riguardi dei locatari valgono le condizioni previste dai relativi contratti di affitto.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 322

Art. 322. Avverso il concessionario ovvero, in sua mancanza, avverso qualsivoglia abusivo detentore dell'alloggio per essere intervenuta revoca o cessazione della concessione, il Capo compartimento, sentito il Comitato di esercizio, potra' emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'Amministrazione, il quale potra' richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 323

Art. 323. Gli atti ed i contratti per l'acquisto, la costruzione e la gestione delle case economiche, nonche' le case stesse quando abbiano le caratteristiche prescritte per dette case per quanto attiene all'imposta sui fabbricati, godono delle agevolazioni tributarie previste per le case popolari dal titolo IX del presente testo unico.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 324

Art. 324. Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con i fondi previsti dal [R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-30;2243), convertito nella [legge 18 dicembre 1927, n. 2426](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-12-18;2426), per essere concesse al personale dipendente, costituiscono patrimonio dell'Amministrazione stessa e non possono essere ipotecate od alienate ne' avere destinazioni diverse da quelle contemplate dal presente titolo.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 325

Art. 325. Per il completamento del programma costruttivo, il Ministro per le comunicazioni, sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, stabilisce le localita' dove le nuove case possono essere acquistate o costruite e le somme da erogarsi in base ai singoli progetti tecnici compilati dai competenti uffici della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 326

Art. 326. Per la costruzione delle case la pubblica utilita' viene dichiarata, previa approvazione dei relativi progetti, dal Ministro per le comunicazioni. Le costruzioni stesse, previa l'approvazione suddetta, possono, con decreto del Ministro per le comunicazioni, essere dichiarate urgenti, e indifferibili agli effetti dell'[art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art71), modificato dalla [legge 18 dicembre 1879, n. 5188](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1879-12-18;5188). Lo leggi, i decreti o le norme che regolano il procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato, sono estese alle espropriazioni occorrenti per le costruzioni in parola.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 327

Art. 327. L'acquisto, la costruzione, la direzione e la sorveglianza dei lavori, i collaudi e tutte le operazioni d'indole tecnica sono affidati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato che li esegue a mezzo dei propri uffici tecnici, applicando le modalita' e le norme di cui al [R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-08-07;1574), convertito nella [legge 18 marzo 1926, n. 562](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-18;562), col quale l'Amministrazione ferroviaria e' stata incaricata della costruzione degli edifici postali e telegrafici.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 328

Art. 328. Sui fondi stanziati per la costruzione delle case, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi versa alla R. tesoreria, nel conto corrente a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anticipi quadrimestrali nella misura da essa richiesti, in relazione all'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute nel quadrimestre. A titolo di rimborso di spese generali per studi, sorveglianza, dirigenza, collaudi, ecc., e' computata, a favore dell'Amministrazione ferroviaria, una quota del 5 per cento sull'importo dei lavori.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 329

Art. 329. L'Amministrazione potra' utilizzare ad uso botteghe quei locali a pianterreno che potranno ricavarsi in sede di costruzione o di adattamento dei fabbricati e che non saranno ritenuti adatti por uso di abitazione. I locali stessi saranno dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi concessi in affitto ai privati, alle migliori condizioni tenuto conto dei prezzi correnti sulla piazza e con esonero dal vincolo del reimpiego come previsto dal secondo comma dell'art. 320.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 330

Art. 330. Salvo le attribuzioni spettanti alla Direzione generale e alle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, la gestione delle case e' deferita all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la quale vi provvede con modalita' analoghe a quelle stabilite per la vigilanza e manutenzione delle case costruite per il suo personale, tenendo pero' contabilita' separata. La stessa Direzione generale rimborsa periodicamente all'Amministrazione ferroviaria le spese di gestione per le quali puo' essere concordato un corrispettivo globale. Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' inscritto apposito capitolo per le spese della gestione anzidetta.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 331

Art. 331. Nelle localita' ove sorgono le case economiche, e' costituita una Commissione composta del Direttore provinciale, che la presiede, dell'Ispettore e dell'Economo provinciale, coll'incarico di vigilare sull'andamento in genere dell'azienda, sui servizi, sull'inquilinato e sull'uso dei locali comuni, secondo norme stabilite dalla Direzione generale.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 332

Art. 332. L'Amministrazione stabilisce, in base al costo di costruzione, il reddito totale ricavabile da ciascun fabbricato tenuto conto dell'interesse del capitale impiegato, aumentato di una quota percentuale del capitale stesso a titolo di spese generali di amministrazione, manutenzione, illuminazione, fornitura di acqua, e, ove occorra, della imposta e sovraimposte sui fabbricati. I canoni sono soggetti a revisione almeno ogni triennio.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 333

Art. 333. Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione sono concesse al dipendente personale in attivita' di servizio, compreso quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Qualora, per qualsiasi ragione, risultasse un'eccedenza di alloggi, la Direzione generale ha facolta' di concederli al personale di altre Amministrazioni ed, in mancanza, anche a privati.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 334

Art. 334. Spetta alle direzioni provinciali, sulla scorta delle domande, procedere alla formazione di una graduatoria in base alle condizioni economiche degli aspiranti. Tali condizioni sono espresse in una cifra risultante dal quoziente tra il complesso dei proventi dell'aspirante e il numero delle persone di famiglia conviventi, considerando, per meta' ciascuno, i ragazzi minori di anni sette e non computando i domestici. Agli effetti della prima assegnazione in locazione, e' ammessa la convivenza delle persone non a carico soltanto quando si tratti di suoceri e di parenti entro il secondo grado. Ai proventi degli aspiranti sono da aggiungersi quelli che le persone di famiglia ritraessero dall'esercizio di arti, mestieri, professioni e da qualsiasi altro titolo. A parita' delle condizioni suindicate la preferenza e' data a chi abbia grado gerarchico piu' elevato e maggiore anzianita' di servizio. Infine, a parita' di ogni altra condizione, il coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole e quest'ultimo a quello non coniugato, tenendosi pur conto, nelle singole fattispecie, delle qualita' di mutilato e d'invalido di guerra, di mutilato e d'invalido per la Causa nazionale, di ex combattente e della anzianita' di iscrizione al Partito nazionale fascista. ((6))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 335

Art. 335. Presso l'Amministrazione centrale e' costituita una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi e composta del Direttore generale e di due capi servizio nominati con decreto ministeriale. La commissione, sulla scorta dei documenti e delle graduatorie fornite dalle direzioni provinciali, procede all'assegnazione degli alloggi con facolta', ove concorrano ragioni di servizio ovvero motivi di eccezionale urgenza od improrogabilita', di derogare, con provvedimento motivato, ai criteri preferenziali stabiliti dall'art. 334.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 336

Art. 336. La concessione ha la durata di almeno un anno ed alla scadenza il concessionario puo' ottenerne il rinnovo sempreche' si trovi in possesso delle condizioni voluto per fruire dell'alloggio e non abbia dato luogo a fondati reclami o proteste.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 337

Art. 337. I canoni di concessione sono riscossi a cura della Direzione generale delle poste e dei telegrafi mediante ritenute mensili sugli stipendi ed assegni dei concessionari analogamente al disposto dell'art. 319. Per le frazioni di mese le ritenute sono ragguagliate a tanti trentesimi dell'ammontare del canone mensile per quanti sono i giorni dell'occupazione. Nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' iscritto apposito capitolo relativo ai canoni dovuti dai concessionari.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 338

Art. 338. II concessionario e' tenuto a lasciare libero ed a porre a disposizione l'alloggio entro mesi tre dalla data del provvedimento che per qualsiasi motivo lo esoneri dal servizio attivo. In caso di trasloco, la concessione s'intendera' revocata alla scadenza del mese entro il quale il trasloco stesso deve effettuarsi, con facolta' alla famiglia di continuare nella occupazione dell'alloggio, dietro pagamento del corrispettivo mensile, per un ulteriore periodo non superiore a mesi due. In caso di morte del concessionario, i componenti la famiglia gia' secolui conviventi, devono lasciare libero l'alloggio non oltre mesi sei dalla data del decesso. E' riservata all'Amministrazione la facolta' di revocare, in qualsiasi momento per gravi motivi, la concessione.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 339

Art. 339. Contro il concessionario, ovvero, in sua mancanza, contro qualsiasi abusivo detentore dell'alloggio per muro intervenuta cessazione o revoca della concessione, potra' il Direttore provinciale emettere ordinanza di rilascio da comunicarsi alla parte interessata. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge ed alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale dell'Amministrazione il quale potra' richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 340

Art. 340. Gli atti ed i contratti per l'acquisto, la costruzione e la gestione delle case economiche, nonche' le case stesse quando abbiano le caratteristiche prescritte per dette case per quanto attiene all'imposta sui fabbricati, godono delle agevolazioni tributarie previste per le case popolari dal titolo IX del presente testo unico.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 341

Art. 341. Resta salvo pel personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda dei telefoni il diritto a concorrere alla locazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato nelle localita' in cui non siasi affatto o non siasi a sufficienza provveduto dall'Amministrazione suddetta con le case economiche di sua proprieta'.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 342

Art. 342. E' riservata alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi la facolta' di dettare norme per la disciplina delle concessioni, per i servizi di portineria e per quanto riguarda in genere l'uso degli alloggi e degli accessori.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 343

Art. 343. Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli, si provvede a mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con sede in Roma, avente personalita' giuridica e gestione autonoma. ((L'Istituto e' autorizzato altresi' a fornire alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo. La relativa gestione e' autonoma e ha bilancio distinto)).

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 344

Art. 344. L'Istituto nazionale esplica anche i compiti gia' pertinenti all'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, incorporato nell'Istituto nazionale a seguito del [R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-12-04;1679), convertito nella [legge 26 marzo 1931, n. 338](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-03-26;338). L'Istituto nazionale s'intende conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprieta' mobiliari od immobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza del cessato Istituto romano cooperativo, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza eccezione alcuna, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze gia' stabilite nei confronti del predetto Istituto romano. Il Conservatore delle ipoteche di Roma e' tenuto ad annotare di ufficio, a margine delle iscrizioni delle ipoteche consentite dall'Istituto romano cooperativo a favore della Cassa depositi e prestiti, il subingresso dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. Gli atti per l'attuazione di quanto disposto nel presente articolo non sono soggetti ad alcun onere tributario. Resta anche acquisita all'Istituto nazionale l'operazione di mutuo di L. 10.000.000 concessa dalla Cassa depositi e prestiti al cessato Istituto romano cooperativo in base al [R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-01-13;10), convertito nella [legge 9 giugno 1930, n. 782](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1930-06-09;782), alle condizioni che gia' disciplinano l'operazione stessa. Il consenso alla prescritta garanzia ipotecaria dev'essere prestato dall'Istituto nazionale al quale e' da somministrare il mutuo con le modalita' prescritte dalle norme vigenti.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 345

Art. 345. L'Istituto svolge la propria attivita': a) nei comuni capoluoghi di provincia con esclusione di Messina e di Reggio Calabria, per le quali citta' valgono le disposizioni di cui al titolo I della Parte seconda; b) a Taranto, anche per gli alloggi che, per un importo di lire 3.000.000 prelevabili dal fondo di cui all'art. 364, comma primo, l'Istituto e' autorizzato a costruire per essere concessi in locazione agli Ufficiali della R. marina, ivi in servizio permanente effettivo, e coi benefici di cui agli articoli 370 e 371. A questi alloggi, per quanto non previsto dagli articoli 382 e 383, sono applicabili le disposizioni che disciplinano la normale attivita' dell'Istituto per la costruzione o gestione delle case destinate agli impiegati dello Stato; c) a Rodi, dove l'Istituto, avvalendosi delle somme di cui al penultimo comma dell'art. 364, e' autorizzato a costruire ed assegnare case nei limiti di spesa di non oltre un milione e mezzo, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per i lavori pubblici e per la guerra; d) a Lero, dove l'Istituto e' autorizzato, in base a norme che occorrendo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, a costruire ed assegnare case nel limite di spesa di non oltre un milione e mezzo, avvalendosi dei fondi di cui al penultimo comma dell'art. 364; e) in Somalia od anche nelle altre colonie dove l'Istituto, in base a norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'Africa Italiana e pei lavori pubblici, e' autorizzato, coi fondi di cui al penultimo comma dell'art. 364, a costruire ed assegnare case fino all'importo massimo di tre milioni nella Somalia e nei limiti da determinarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, nelle altre colonie; f) nelle localita' che saranno indicate dal Ministero della guerra, agli effetti della costruzione di fabbricati destinati ad alloggi per ufficiali e sottufficiali del R. Esercito, senza le limitazioni contenute alla lettera a); g) nel Comune di Augusta; h) nelle localita' dell'Africa Orientale italiana nelle quali sara' riconosciuto il bisogno di case per il personale civile e militare, in base a norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'Africa italiana e per i lavori pubblici, salvo restando il disposto di cui alla lettera e). In dette norme sara' anche determinato quali fra le disposizioni legislative e regolamentari relative all'attivita' che l'Istituto svolge nel Regno siano applicabili, ove occorra, con gli opportuni adattamenti alle costruzioni qui previste. ((28))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 346

Art. 346. L'Istituto puo', pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni: 1° acquistare terreni e renderli edificabili; 2° ricevere le aree o complessi di aree edificatorie ceduti dal Demanio dello Stato a norma dell'art. 374; 3° costruire od eccezionalmente acquistare o rilevare case da altri enti e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, per la manutenzione e la buona conservazione di esse; 4° contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito fondiario.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 347

Art. 347. Le case costruite od eccezionalmente acquistate dall'Istituto, debbono possedere i requisiti della casa popolare od economica secondo le norme vigenti. I fabbricati, salvo casi eccezionali, debbono essere costruiti a sistema intensivo col criterio di assicurare la maggiore economia di spesa e di utilizzare lo spazio in modo da ricavare il massimo numero di alloggi, con divieto di adattamenti non economici. La proprieta' delle case appartiene all'Istituto, dal quale sono concesse in affitto secondo norme e modalita' stabilite negli articoli seguenti.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 348

Art. 348. Sono organi dell'Istituto: a) il Comitato centrale di amministrazione; b) i Comitati provinciali; c) i Comitati locali nelle citta' non capoluogo di provincia per le case degli ufficiali e sottufficiali; d) il Governatore delle Isole dell'Egeo per le costruzioni in Rodi ed in Lero; e) i Governatori per le costruzioni effettuate nelle Colonie di loro giurisdizione. f) il Vice-Governatore Generale per l'Africa Orientale Italiana.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 349

Art. 349. Il Comitato centrale e' composto: a) del Presidente dell'Istituto, nominato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro pei lavori pubblici, che lo presiede; b) del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti; c) di un rappresentante dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e delle corporazioni; d) del Direttore generale del Genio militare, in rappresentanza dell'amministrazione militare; e) di un Ispettore superiore del Genio civile; f) del Direttore capo della Divisione per le case popolari ed economiche presso il Ministero dei lavori pubblici; g) del presidente dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego o, per sua delega, del fiduciario dell'Associazione medesima in rappresentanza di quest'ultima; h) di un rappresentante di ciascuno dei cinque enti finanziatori che abbiano anticipato maggiori somme per le costruzioni dell'Istituto, con facolta', negli altri enti finanziatori, di incaricare uno dei detti rappresentanti per la trattazione, presso il Comitato centrale, degli affari che loro interessano; i) del Segretario generale la cui nomina e' di spettanza del Comitato centrale e dev'essere ratificata dai Ministri pei lavori pubblici e per le finanze. I componenti del Comitato di cui alle lettere b), d) ed f) possono, in caso di assenza od impedimento, essere sostituiti dai funzionari che rispettivamente ne facciano le veci. Durante il tempo nel quale il Presidente ed il Segretario generale si trovano in carica e nell'effettivo esercizio delle loro funzioni, e' ad essi attribuito rispettivamente, ai soli effetti gerarchici, rango equiparato a quello dei funzionari di grado IV e V, salvo che il Presidente non abbia, per altro titolo, rango piu' elevato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 350

Art. 350. Il Comitato centrale e' convocato dal Presidente e si aduna in Roma. Esso e' chiamato a deliberare: a) sul regolamento interno e sul trattamento del personale; b) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; c) sui programmi di costruzione; d) sull'ordinamento dei servizi tecnici, amministrativi e di ragioneria presso la sede centrale ed, occorrendo, presso le rappresentanze locali; e) su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che rivestano particolare importanza per l'Istituto; f) sull'opportunita' di avvalersi dell'opera di preesistenti istituti che abbiano svolto notevole e regolare attivita' nel campo dell'edilizia popolare.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 351

Art. 351. Al presidente dell'Istituto spetta provvedere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione in base alle direttive di massima deliberate dal Comitato. Ad esso e' assegnata una indennita' di carica da fissarsi, per ciascun esercizio, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 352

Art. 352. Il Comitato provinciale e' costituito nei capoluoghi di provincia con sede presso l'Intendenza di finanza ed e' composto dall'intendente, che lo presiede, da un giudice designato dal presidente del Tribunale, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal podesta', o da loro delegati, nonche' dal fiduciario provinciale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego. Ogni comitato ha un segretario nominato dall'intendente tra gli impiegati statali del capoluogo della provincia.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 353

Art. 353. Il Comitato locale, nelle sedi non capoluoghi di provincia, e' composto dal podesta' che lo presiede e da due membri di cui uno nominato dall'Istituto e l'altro dall'autorita' militare.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 354

Art. 354. Le rappresentanze locali sono costituite man mano che l'Istituto potra' estendere la sua azione nelle varie localita'.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 355

Art. 355. La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al suo presidente. Nei capoluoghi di provincia la rappresentanza dell'Istituto compete ai comitati provinciali e nelle altre localita' ai comitati locali. La rappresentanza dell'Istituto nel comune di Augusta verra' disciplinata con norme da emanarsi mediante decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici. La rappresentanza dell'Istituto spetta, a tutti gli effetti, a Rodi ed a Lero al Governatore delle Isole Egee e nelle colonie ai rispettivi governatori. In pendenza della emanazione delle norme di cui all'art. 345, lettera h), la rappresentanza dell'Istituto nell'Africa Orientale italiana e' demandata al Vice Governatore generale, con facolta' di delega ad uno o piu' funzionari di Governo e con osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni che regolano l'Istituto stesso. L'Istituto puo' avvalersi per la consulenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 356

Art. 356. Le prestazioni dei componenti gli organi dell'Istituto sono gratuite. Si fa soltanto luogo al pagamento delle spese sostenute e degli studi necessari all'adempimento delle prestazioni stesse nonche' alla corresponsione di una medaglia di presenza di L. 30 al lordo delle riduzioni di cui ai RR. [decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 15 aprile 1934, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1934-04-15;561) per seduta a favore dei membri del Comitato centrale - escluso il presidente - e del segretario. Le medaglie di presenza non possono superare il numero di quaranta all'anno per ciascun componente. Le funzioni del Segretario generale dell'Istituto sono retribuite a norma del regolamento per il personale dell'Istituto stesso.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 357

Art. 357. L'Istituto provvede: a) alla riscossione degli affitti; b) al versamento agli istituti mutuanti delle rate mensili d'interessi afferenti ai mutui concessi; c) alla sorveglianza tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, nonche' a tutti i compiti tecnici, amministrativi e contabili per assicurare lo svolgimento del programma; a gestione e la tutela degli immobili; d) all'espletamento degli eventuali incarichi previsti dall'art. 69. Il Ministero dei lavori pubblici, se richiesto dall'Istituto, ha facolta' di autorizzare di volta in volta l'Istituto stesso ad avvalersi degli uffici del Genio civile per la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili. Analogamente il Ministero della guerra ha facolta', sempre su richiesta dell'Istituto, di autorizzare l'Istituto stesso ad avvalersi degli uffici del Genio militare per la direzione dei lavori o la manutenzione degli alloggi di cui al secondo comma dell'art. 343.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 358

Art. 358. L'Istituto nazionale, a salvaguardia dei diritti dei soci del cessato Istituto romano cooperativo, osservera' le norme seguenti. Per quanto riguarda sia i fabbricati gia' eseguiti, in corso di costruzione o gia' finanziati alla data del 9 dicembre 1924 e per i quali l'Istituto romano cooperativo aveva conservato bilancio ed amministrazione propri, sia i fabbricati comunque gia' locati, in costruzione od in corso di finanziamento alla data 31 dicembre 1930, sia infine quelli finanziati col mutuo di cui all'art. 344, sono fatti salvi tutti i diritti dei locatari o soci del cessato Istituto o delle loro famiglie, anche agli effetti della rinnovazione dei contratti alla loro scadenza, giusta le norme del suo statuto approvato con [R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-20;1284). Per detti fabbricati resta ferma la facolta' di dare in locazione aree e locali anche a non impiegati per l'esercizio di servizi necessari od opportuni per la generalita' dei soci nonche' quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 dello statuto predetto di spettanza, ora, del Presidente. Le disposizioni di cui al precedente comma avranno vigore finche' siano in vita soci del cessato Istituto romano, regolarmente iscritti alla data 31 dicembre 1930 e loro aventi diritto a norma dello statuto surricordato: dopo di che i fabbricati entreranno nella piena disponibilita' dell'Istituto nazionale e saranno assoggettati alle norme di esso. Restano fermi i contributi annui stabiliti dall'art. 20 del ridetto statuto per gli scopi e benefici in esso indicati.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 359

Art. 359. I canoni di affitto di tutte le costruzioni dell'Istituto devono affluire a due conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti, il primo per le costruzioni in Roma ed il secondo per quelle nelle altre localita'. La Cassa medesima prelevera', alle prescritte scadenze e con diritto di assoluta prelazione, le somme dovutele secondo i piani di ammortamento dei mutui. I depositi cauzionali a garanzia degli affitti di tutte le costruzioni dell'Istituto sono versati in apposito conto corrente istituito presso la Cassa medesima con la denominazione di «Depositi di garanzia pei fitti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato». Il conto corrente gia' «Fondo di garanzia dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato» mantenuto per gli scopi indicati nello statuto del cessato Istituto approvato con [R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-20;1284), e' denominato «Fondo di garanzia dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quale successore dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato».

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 360

Art. 360. L'Istituto provvede alle spese di amministrazione autorizzate mediante prelevamenti sulle somme disponibili nei conti correnti «fitti» di cui all'art. 359, comma 1°, detratti i crediti relativi ai mutui per le costruzioni. I prelevamenti sono effettuati su ordinativi disposti dal Presidente dell' Istituto e vistati dal Capo ragioniere.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 361

Art. 361. L'esercizio finanziario ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo dev'essere approvato entro dicembre ed il conto consuntivo entro marzo. Il bilancio riepiloga tutte le entrate e le spese preventivate od accertate nell'esercizio, compresi i conti di costruzione, includendo gli stanziamenti per la riserva patrimoniale, per la riserva di garanzia e per i fondi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le somme strettamente occorrenti pel servizio giornaliero di cassa, nei limiti da determinarsi col regolamento interno, sono depositate in conto corrente presso un istituto pubblico di credito e le disponibilita' finanziarie vengono investite in titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato o versato in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti. Le economie realizzate e che potranno essere dall'Istituto realizzate sulle spese generali inerenti alla costruzione dei fabbricati e all'amministrazione di quelli in reddito, sono devolute alle riserve di cui al terzo comma del presente articolo.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 362

Art. 362. Un collegio di revisori di conti composto di quattro membri effettivi e di altrettanti supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra e per le corporazioni, nonche' di un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, ha il compito: di esaminare le scritture contabili e i documenti giustificativi, facendo presenti le eventuali osservazioni al Presidente dell'Istituto, di rivedere il bilancio consuntivo; di rivedere la contabilita' ed i bilanci dell'Istituto; di redigere la relazione al Comitato centrale. Ai revisori puo' essere assegnato un compenso nella misura da stabilirsi dal Comitato centrale.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 363

Art. 363. La Cassa di risparmio per le provincie lombarde, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Monte dei Paschi di Siena, sono autorizzati a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, le somme occorrenti ad integrare quelle delle quali potra' disporre la Cassa stessa per la costruzione delle case dell'Istituto nazionale, fino a raggiungere, insieme ai finanziamenti di cui all' art. 364, ultimo comma, l'importo complessivo di L. 540.000.000 aumentabili gradualmente con disposizione da adottarsi con decreto Reale. Tale autorizzazione puo', con deroga alle rispettive norme statutarie, essere estesa alle Casse di risparmio ordinarie e ad ogni altro istituto di credito e di previdenza mediante decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli pei lavori pubblici e per le corporazioni. Lo stesso Ministro per le finanze di concerto con i due Ministri suindicati, sentito il Comitato centrale dell'Istituto ed i consigli di amministrazione degli istituti interessati, puo' fissare la misura e l'epoca dei versamenti in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Il saggio d'interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti destinera' alle operazioni di che trattasi, tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse quanto su fondi degli istituti di previdenza, sara' determinato o variato, quando occorra, dal Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degl'istituti di previdenza, udito il Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Le somme che saranno invece versate in conto corrente dagli altri istituti sopraindicati, frutteranno un interesse non superiore al limite massimo che sara' fissato ed occorrendo variato con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze con decorrenza dal giorno di invio graduale di esse, da farsi su richiesta della Cassa depositi e prestiti, e saranno rimborsate di mano in mano che essa le riscuotera' dall'Istituto mutuatario, ai sensi degli articoli 359 e 369 del presente testo unico. La Cassa depositi e prestiti, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, puo', con le stesse norme, ricevere anticipazioni di fondi anche dalle Amministrazioni da cui dipendono gli impiegati ammessi a fruire degli alloggi dell'Istituto. Agli effetti del disposto di cui all'art. 345, lettera h) e per fornire l'Istituto dei mezzi all'uopo necessari, gli enti indicati nel presente articolo, oltre che la Cassa depositi e prestiti, sono autorizzati ad eseguire ulteriori versamenti, da convertirsi in altrettanti mutui con ammortamento cinquantennale a termini dell'art. 364, fino all'importo complessivo di cinquanta milioni di lire. Nelle norme previste dallo stesso art. 345 lettera h), sara' pure regolata la esecuzione delle disposizioni dei presente comma.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 364

Art. 364. La Cassa depositi e prestiti, avvalendosi delle somme di cui all'art. 363, comma primo, e' autorizzata a concedere mutui all'Istituto sino al complessivo ammontare di lire 540.000.000 con ammortamento in cinquant'anni ai rispettivi saggi d'interesse. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui anzidetti e' fissata dal 1° gennaio successivo alla ultimazione delle case da constatarsi da funzionari del Real corpo del genio civile. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati a sensi dell'art. 71 (comma 6°) del presente testo unico e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare. La suddetta somma e' aumentata di cinquanta milioni in aggiunta ed all'infuori dei fondi mutuati dalla Cassa depositi e prestiti e dagli altri istituti di credito, giusta il [R. decreto 27 gennaio 1927, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-27;90), emesso in applicazione del [R. decreto-legge 5 giugno 1926, n. 990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-06-05;990) convertito nella [legge 14 aprile 1927, n. 535](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-04-14;535), salvo gli ulteriori finanziamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 363. Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici e con gli altri Ministri interessati, una quota del fondo di cui al primo comma, fino a concorrenza di 25 milioni, potra' essere riservata a costruzioni di alloggi da darsi in affitto a dipendenti dei Ministeri della marina e dell'aeronautica.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 365

Art. 365. La Cassa depositi e prestiti, in aggiunta ai mutui per complessive lire 24.000.000 autorizzati in base all'[art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1184](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1184~art9), per le costruzioni di cui all'art. 343 (comma 2°) con ammortamento cinquantennale ed al saggio d'interesse stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per la guerra, e' pure autorizzata ad accordare, per il medesimo scopo, mutui ammortizzabili in cinquant'anni sino a raggiungere il complessivo importo di altri 36 milioni di lire avvalendosi delle somme che, anche in deroga ai limiti stabiliti dai loro statuti, sono facoltizzati a versare in conto corrente l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Casse di risparmio e gli istituti di credito ordinari. Il saggio d'interesse per le somme da versarsi come sopra in conto corrente e' stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la guerra e per le corporazioni.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 366

Art. 366. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a rilasciare agli istituti che effettuano i versamenti ed in corrispondenza di essi, certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla Cassa stessa.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 367

Art. 367. Gli enti autorizzati a finanziare l'Istituto nazionale hanno facolta' - anche prima della formale concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti - di versare in tutto od in parte le somme consentite, in conto corrente presso un Istituto pubblico di credito designato dall'Istituto mutuatario, con l'assenso del Ministro per le finanze che determinera' anche il saggio d'interesse. L'importo complessivo dei depositi in conto corrente non potra' eccedere la somma di quindici milioni. Il conto corrente e' intestato all'Istituto nazionale e la Cassa depositi e prestiti, man mano che dispone i pagamenti sui mutui concessi dopo la prestazione delle prescritte garanzie, esegue nell'interesse dell'Istituto medesimo i prelevamenti per corrispondente somma, facendone versare l'ammontare alla Tesoreria centrale ovvero alla competente Sezione di R. Tesoreria provinciale. Con decorrenza dalla data del versamento in conto corrente, la Cassa depositi e prestiti accredita, per ciascun mutuo concesso, all'ente finanziatore gli interessi al tasso di concessione del mutuo stesso da capitalizzarsi alla fine di ogni anno a termini dell'art. 384, terzo somma. Gli interessi spettanti sul conto corrente all'Istituto nazionale sono, dall'Istituto di credito correntista, versati all'ente finanziatore a diminuzione degli interessi da capitalizzarsi a sensi del disposto del comma precedente.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 368

Art. 368. Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere all'Istituto nazionale mutui in cartelle fondiarie od anche in contanti con interesse non superiore al sei per cento per l'importo totale di determinate costruzioni, compreso il valore dell'area relativa, sino alla concorrenza complessiva di un quinto dell'importo massimo consentitogli dalle disposizioni che lo governano. Sono applicabili a questi mutui tutte le norme contenute nel presente titolo salvo quelle vigenti per il credito fondiario. Le casse di risparmio ordinarie sono autorizzate ad acquistare le cartelle fondiarie di compendio dei mutui alle condizioni che pattuiranno con l'Istituto nazionale in modo pero' che il costo effettivo di ogni operazione, rappresentato dalle cartelle fondiarie acquistate, non risulti complessivamente superiore a quello della corrispondente operazione di mutuo effettuata dall'Istituto medesimo con uno degli istituti di credito fondiario.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 369

Art. 369. ((L'ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'Istituto di credito mutuante e l'Istituto mutuatario, ed entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverra' in cinquanta annualita' costanti a decorrere dal 1° luglioo o dal 1° gennaio immediatamente successivo alla ultimazione delle case, da constatarsi da un funzionario del Real corpo del genio civile. Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, ai sensi del terzo comma dell'art. 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualita' che cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e l° gennaio)).

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 370

Art. 370. Lo Stato concorre col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualita' di estinzione dei mutui cinquantennali, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ovvero, nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 364, in quelli dei Ministeri della marina e dell'aeronautica o nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per i mutui previsti dall'ultimo comma dell'art. 363 e, per i mutui di cui all'art. 365, mediante impegni di spesa su apposito capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Tale quota e' fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte di capitale mutuato ed e' corrisposta in rate semestrali pari alla centesima parte del capitale stesso.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 371

Art. 371. Presso la Cassa depositi e prestiti e' costituito con le somministrazioni fatte dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato a sensi del [R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-01-17;27) convertito nella [legge 27 maggio 1935, n. 985](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-05-27;985) un fondo per la concessione di un contributo destinato a mitigare i canoni di affitto degli alloggi in proporzione ai maggiori costi delle costruzioni, secondo le deliberazioni del Comitato centrale dell'Istituto. Sono esclusi dal beneficio di detti contributi gli alloggi dati in affitto a coloro che non siano iscritti all'Opera suddetta e quelli del cessato Istituto romano cooperativo.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 372

Art. 372. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto sono garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni nonche' da ritenuta sullo stipendio dei locatari pari all'ammontare del canone mensile di affitto. I mutui concessi dagli istituti di credito fondiario sono del pari garantiti da prima ipoteca a favore di essi sulle aree e' sulle costruzioni nonche', sussidiariamente, dallo Stato in caso di inadempienza. La concessione e la somministrazione dei mutui, di cui all'art. 364 e' fatta dalla Cassa depositi e prestiti con le norme del proprio Istituto, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici cui spetta approvare i progetti e riconoscere la regolarita' dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall'Istituto mutuatario in base agli stati di avanzamento dei lavori, ovvero su nulla osta dei Ministeri della marina e della aeronautica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso. La somministrazione dei mutui di cui all'art. 365 e' fatta su nulla osta del Ministero della guerra al quale e' demandata la scelta dell'area e la preventiva approvazione dei progetti. Con le stesse norme la somministrazione dei mutui di cui all'art. 363, ultimo comma, e' fatta su nulla osta del Ministero dell'Africa Italiana. I mutui predetti sono garentiti mediante iscrizione ipotecaria sugli stabili siti nel Regno e nelle Colonie, non ancora gravati d'ipoteca, oltre che con la ritenuta sugli stipendi di cui al primo comma del presente articolo.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 373

Art. 373. ((Su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e, per ragioni di competenza, di quello fra, i Ministeri indicati nell'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a corrispondere all'Istituto, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalita' ipotecarie e salvo successiva regolarizzazione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione ed accessori e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l'esproprio. Qualora l'Istituto sia entrato in possesso dell'immobile in base a decreto di immediata occupazione, la Cassa depositi e prestiti e' parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalita' anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo. Simile autorizzazione con le stesse modalita' e' concessa pure nel caso di acquisto bonario e diretto da parte dell'Istituto delle aree su cui debbono sorgere le costruzioni, previa esibizione dell'atto di acquisto, limitatamente, pero', alle somme occorrenti per il pagamento delle costruzioni stesse, e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il prezzo delle aree sara' imputato a mutuo dopo la dimostrazione della proprieta' e liberta' delle medesime ed accensione della garanzia ipotecaria)).

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 374

Art. 374. Nelle localita' ove occorra costruire possono essere assegnate a titolo gratuito all'Istituto aree demaniali allo scopo di diminuire il costo delle costruzioni. Ove occorra invece addivenire all'acquisto di aree private e non riesca possibile raggiungere amichevoli accordi per la loro cessione ad eque condizioni, l'Istituto ha facolta' di promuoverne l'espropriazione con le norme di cui alla [legge 15 gennaio 1885, n. 2892](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1885-01-15;2892), pel risanamento della citta' di Napoli. Allo scopo di migliorare, accrescere il suo patrimonio ed agevolare il conseguimento dei suoi fini, l'Istituto ha pure facolta' di alienare e permutare le aree acquistate. Potra' del pari alienare e permutare le aree assegnategli col consenso del Ministero delle finanze il quale per altro potra' chiedere in retrocessione gratuita quelle non utilizzate qualora risultino necessarie per i servizi dell'Amministrazione dello Stato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 375

Art. 375. Qualora le rappresentanze dell'Istituto ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti dei lavori possono essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle prefetture a mezzo dei rispettivi uffici contratti, i quali provvederanno anche per la stipulazione dei contratti relativi. Parimenti presso le intendenze di finanza possono essere tenuti gli esperimenti d'incanto e stipulati i contratti per acquisto e vendita di immobili ed ogni altro contratto nell'interesse dell'Istituto. Analogamente per le costruzioni di cui all'art. 343 (secondo comma) le aste e le licitazioni possono essere tenute dal Ministero della guerra a mezzo dei dipendenti uffici territoriali del genio militare. ((13))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 376

Art. 376. ((Possono essere assegnati in affitto alloggi nelle case dell'Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 343 (comma 2°) e dall'art. 364 (ultimo comma): agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attivita' di servizio, agli impiegati della Real Casa e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera, dei deputati e del Senato del Regno; agli impiegati degli Enti finanziatori limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi; agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana; al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica, della Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341; agli addetti agli istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino; agli impiegati di ruolo, dell'Istituto residenti in Roma nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni; ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi in cui non vi siano richieste da parte degli impiegati delle categorie anzidette. Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, e' escluso dall'assegnazione in affitto degli alloggi dell'Istituto. All'assegnazione degli alloggi nelle localita' di cui all'art. 345 lettere b), c), d) sono applicabili le norme dell'articolo stesso)).

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 377

Art. 377. Chi aspira ad avere un alloggio nelle case dell'Istituto deve presentare domanda a datare dal giorno che sara' stabilito dal Comitato centrale. Gli aspiranti sono prenotati in apposito registro secondo l'ordine di presentazione delle domande. Nessuno puo' essere iscritto o conservare la iscrizione se non e' in possesso dei voluti requisiti per ottenere l'affitto oppure se l'aspirante o il coniuge sia proprietario di casa nel capoluogo del comune di sua residenza od occupi alloggio di cooperativa.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 378

Art. 378. Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio. I coniugati con prole sono da preferirsi ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati, salvo i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e quelli accertati direttamente dall'Istituto. Costituisce anche titolo preferenziale per l'impiegato a giudizio insindacabile dell'Istituto, il concorso delle seguenti condizioni: a) che sia trasferito da altra sede dove abitava una casa dell'Istituto oppure che l'ufficio cui l'impiegato appartiene sia stato trasferito ad altra sede per disposizione di legge; b) che sia privo di alloggio in locazione diretta; c) che abbia maggiore anzianita' di iscrizione nel registro delle prenotazioni. A parita' di condizioni, e' considerato titolo di preferenza la qualita' di mutilato, invalido di guerra, mutilato ed invalido per la Causa Nazionale, ex combattente. Nel caso di pensionati concorrenti ad alloggio sfitto, sara' preferito quello che in qualita' d'impiegato dello Stato sia stato inquilino dell'Istituto. Resta comunque salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7, e quello del secondo comma dell'art. 376. Per l'assegnazione degli alloggi in Roma, eccezione fatta per quelli regolati dall'art. 358, saranno emanate, ed occorrendo modificate, norme speciali con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale dell'Istituto. ((6))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 379

Art. 379. Gli alloggi sono dati in affitto mediante contratti a termine, rinnovabili, dalle rappresentanze dell'Istituto o devono essere abitati esclusivamente dal locatario e dalle persone che risultino conviventi e a suo carico. L'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sara' costituito dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota proporzionale per manutenzione e spese generali, e da quella occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfitti, svalutazioni ed altri oneri imprevisti. Le rappresentanze dell'Istituto stabiliscono la misura del canone in base ai criteri sopraindicati e secondo le istruzioni che saranno date dal comitato centrale. I corrispettivi di affitto per le case costruite in una stessa citta', in tempi ed a costi diversi devono essere, in massima, perequati tenendo conto delle loro speciali condizioni. Il Regolamento di cui all'art. 393 stabilira' norme relative alla decorrenza ed alla cessazione dei canoni di affitto.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 380

Art. 380. Alla concessione in affitto degli alloggi in Roma provvede una Commissione presieduta dal Segretario generale e della quale fanno parte: a) un magistrato da designarsi dal Presidente del Tribunale di Roma; b) un rappresentante della Cassa depositi e prestiti; c) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; d) un rappresentante del Ministero delle corporazioni; e) un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego da designarsi dal Segretario del Partito nazionale fascista. La Commissione e' assistita da un segretario designato dal presidente dell'Istituto. Nei casi in cui vengano in esame domande di alloggio presentate da chi sia parente fino al terzo grado di qualche membro della Commissione, questo sara' sostituito da altro funzionario della rispettiva Amministrazione. Ai membri ed al segretario e' corrisposta una medaglia di presenza di lire 30 al lordo delle riduzioni di cui ai RR. [decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 15 aprile 1934, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1934-04-15;561) per ciascuna seduta. Le medaglie non possono superare il numero di quaranta all'anno per ciascun componente.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 381

Art. 381. Gli alloggi di cui all'art. 343 (comma 2°) sono concessi in affitto ad ufficiali o sottufficiali del Presidio dai comandi militari di Divisione competenti per territorio cui spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi dell'art. 386. La preferenza in ciascuna delle due categorie dovra' essere data ai gradi meno elevati, agli ufficiali e sottufficiali di nuova destinazione o ai coniugati con prole. Le determinazioni prese dai comandi sono da essi comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto por la stipulazione dei contratti di affitto e per tutto le conseguenti formalita' ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti del succitato articolo 386. Il canone di affitto mensile da corrispondersi dai locatari sara' determinato con i criteri stabiliti dall'art. 379, comma 2°.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 382

Art. 382. Gli alloggi costruiti per gli ufficiali della Regia marina, di cui all'art. 345 lett. b), sono assegnati dal Comando in capo del Dipartimento militare marittimo di Taranto, dando la preferenza agli ufficiali con prole piu' numerosa e, a parita', a quelli forniti di minore stipendio, salvo casi eccezionali dipendenti da necessita' di servizio. E' anche in facolta' del detto Comando di revocare le assegnazioni. Le determinazioni di assegnazione sono comunicate dal Comando predetto all'Intendente di finanza, quale presidente del Comitato provinciale dell'Istituto, per la stipula dei contratti di affitto e per tutte le altre conseguenti formalita'. Avverso i provvedimenti di assegnazione e di revoca non sono ammessi ricorsi.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 383

Art. 383. Le eventuali perdite per sfitti eccedenti, all'anno, un dodicesimo delle pigioni riflettenti gli alloggi di cui all'art. 382, graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 384

Art. 384. I contratti di affitto stipulati dall'Istituto con funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore, in deroga al disposto dell'art. 386, lettera a), anche se i funzionari stessi siano trasferiti in colonia. Con l'autorizzazione, caso per caso, del Ministero dell' Africa Italiana, l'Istituto puo' stipulare i contratti di affitto anche con funzionari residenti in colonia, i quali intendano di trasferirsi nel Regno o farvisi precedere dalle famiglie, purche' gli alloggi assunti in locazione vengano abitati unicamente dai funzionari stessi o dalle loro famiglie.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 385

Art. 385. Alla riscossione dei canoni di affitto si provvede con ritenuta sugli stipendi e qualora, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non fosse possibile o sufficiente, l'Istituto procedera' a carico dei debitori ai sensi dell'art. 65 (commi 5°, 6° e 7°). In caso poi di mancato pagamento dei canoni di affitto da parte dei conduttori di negozi di proprieta' dell'Istituto, questo e' autorizzato ad avvalersi, per la riscossione, della procedura prevista dallo art. 32.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 386

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