LEGGE 16 giugno 1938, n. 1303

Type Legge
Publication 1938-06-16
Ultimo aggiornamento 1938-09-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è revocato per quanto concerne gli enti pubblici, comunque denominati, i quali operino nel campo della produzione e svolgano un'attività economica in regime di concorrenza. Con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sentiti il Comitato corporativo centrale ed il Consiglio dei Ministri, può essere revocato il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per gli altri enti pubblici, comunque denominati, purchè operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica.

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