LEGGE 22 maggio 1939, n. 814
Art. 1
È consentita la nomina senza concorso a posti di insegnante elementare e di insegnante negli istituti e nelle scuole di istruzione media, di altoatesini che siano abilitati all'insegnamento all'entrata in vigore della presente legge o che conseguano l'abilitazione non oltre l'anno scolastico 1939-40.
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