LEGGE 29 giugno 1939, n. 976

Type Legge
Publication 1939-06-29
Ultimo aggiornamento 1939-07-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1939

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni: Nell'art. 3, dopo le parole: «la quantita' dei prodotti», sono aggiunte le altre: «e dei mezzi di produzione». Nell'art. 6, alle parole: «salvo il diritto della rivalsa», sono sostituite le seguenti: «con diritto di rivalsa». Nell'art. 13, il comma terzo e' sostituito dal seguente: «Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non puo' effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente». Nell'art. 21, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonche' quelle del presente decreto e dell'art. 5, 2° comma, del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e' sostituito dal seguente»: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi

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