LEGGE 3 giugno 1940, n. 811
Art. 1
Il contributo annuo assegnato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, è aumentato di L. 2.000.000 negli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, e di L. 1.000.000 nell'esercizio finanziario 1942-43.
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