LEGGE 25 agosto 1940, n. 1305
Art. 1
Il Ministro per la marina è autorizzato ad eseguire lavori per miglioramenti all'efficienza bellica ed alle opere portuali delle Piazze marittime sino all'importo complessivo di lire 265.000.000 così ripartite: Esercizio finanziario 1940-41 . . . L. 55.000.000 » 1941-42 . . . » 60.000.000 » 1942-43 . . . » 60.000.000 » 1943-44 . . . » 50.000.000 » 1944-45 . . . » 40.000.000
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