LEGGE 11 luglio 1941, n. 736
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I presidenti, i vicepresidenti e i membri delle Commissioni centrale, provinciali e distrettuali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, e che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2870, e 1 (ultimo comma) della legge 20 novembre 1939, n. 1911, e dell'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, scadrebbero dalla carica, per compiuto quadriennio, il 28 ottobre 1941-XX, sono confermati in carica per un altro biennio a decorrere dalla data suddetta, salvo le decadenze previste dagli articoli 7 del decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, e 1 della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Revel - Grandi Visto, il Guardasigilli: Grandi
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)