LEGGE 24 luglio 1941, n. 843

Type Legge
Publication 1941-07-24
Ultimo aggiornamento 1941-08-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

In tempo di guerra, chiunque, appartenendo all'equipaggio di una nave mercantile nazionale, ancorchè non iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario nè requisita o noleggiata in tutto o in parte dallo Stato, non osservi le disposizioni Impartite dall'autorità militare circa l'uso della nave o, comunque, circa i provvedimenti da adottare in caso di pericolo derivante da operazioni di guerra, è punito con le stesse pene stabilite per i militari dalla legge penale militare. La cognizione del reato spetta ai Tribunali militari.

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