LEGGE 25 luglio 1941, n. 922
Art. 1
È consentita l'importazione nel Regno, in esenzione da dazio di confine, della magnesia calcinata o caustica impura, di colore grigio bruno e contenente non meno del tre per cento di ossido ferrico destinata alla fabbricazione di refrattari in genere, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.
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