LEGGE 24 novembre 1941, n. 1475
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La classifica attribuita dagli Enti provinciali per il turismo, agli alberghi, alle pensioni ed alle locande del Regno à sensi del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2651, nonchè del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 382, ha efficacia fino a 180 giorni dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 novembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - PAVOLINI - GRANDI - RICCI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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