LEGGE 23 febbraio 1942, n. 293
Art. 1
Agli equipaggi delle navi mercantili nazionali che, effettuando viaggi oceanici, hanno violato il blocco marittimo imposto dal nemico, durante la guerra in corso, è corrisposto un premio in danaro nella seguente misura: Comandanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 Capi macchinisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45.000 Primi ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25.000 Secondi ufficiali e marconisti . . . . . . . . . . . . . » 20.000 Terzi ufficiali e allievi ufficiali . . . . . . . . . . . » 15.000 Sottoufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.000 Marinai e marittimi equiparati . . . . . . . . . . . . . » 5.000 Garzoni e mozzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.500
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