LEGGE 24 marzo 1942, n. 315

Type Legge
Publication 1942-03-24
Ultimo aggiornamento 2025-05-09
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

La vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equino (U.N.I.R.E.) e degli Enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)