LEGGE 17 agosto 1942, n. 1067
Art. 1
Durante l'attuale stato di guerra l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e militi della Milizia nazionale portuaria, in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e salvo l'avanzamento ad anzianità previsto per i sottocapimanipolo, avrà luogo a scelta comparativa, fermi restando i requisiti di permanenza nel grado e di qualifica richiesti dal regolamento stesso.
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