LEGGE 24 ottobre 1942, n. 1448
Art. 1
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino - Rimini Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 18 maggio 1942.
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