LEGGE 2 aprile 1943, n. 285
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 2 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 470, è abrogato e sostituito dal seguente: «Art. 2. - Possono concorrere al grado di capitano del Genio navale in servizio permanente effettivo i capitani del Genio navale di complemento, muniti di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica, che non abbiano superato il 37° anno di età e abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale. Possono concorrere al grado di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo i giovani muniti di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica da almeno tre anni, che non abbiano superato il 28° anno di età e non rivestano, se ufficiali delle Forze armate, grado superiore a quello di tenente». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1943-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - ACERBO Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
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