Act 044U0172
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Cipriano Picentino e di Giffoni Sei Gasali.
Art. 2
Gli organici del personale del comune di S. Cipriano Picentino e del ricostituito comune di Giffoni Sei Casali saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal Prefetto. Il personale in servizio presso il comune di S. Cipriano Picentino sara' inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico nen superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 agosto 1944, UMBERTO DI SAVOIA BONOMI Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1944 Registro n. 1 Interno, foglio n. 62. - PARDO
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