Act 044U0195
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;
Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Qualora risulti che atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali sono stati formati, fra l'8 settembre 1943 e il giorno di liberazione del territorio dall'occupazione nemica, in maniera non conforme al vero, il procuratore del Re puo' promuovere la modificazione degli atti stessi con il procedimento di rettifica preveduto dagli articoli 165 e 168 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Art. 2
Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero ai fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 agosto 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - TUPINI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1944 Registro Giustizia n. 1, foglio n. 123. - TESTA
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