Act 044U0308
Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1944
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:
Art. 1
In deroga a quanto prescrive l'art. 1, lettera a) del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, Per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate delle Stato di grado non superiore al quinto, gia' dispensato per motivi politici, le valutazioni previste all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e all'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, sono domandate alle competenti Commissioni di avanzamento per il personale militare della Marina ed Aeronautica, o ad una missione nominata con decreto del Ministro per la guerra per il personale militare del Regio esercito.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presento decreto o di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma addi' 14 settembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - CASATI - DE COURTEN - PIACENTINI - SOLERI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1944 Atti del Governo registro n. 1, foglio n. 10. - PETIA
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