Act 044U0315

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1944-09-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/1944

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facolta' del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio o il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia o giustizia, per le finanze, pel tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Art. 2

E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandatile dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia. La Camera e' ente di diritto pubblico.

Art. 3

In ogni capoluogo di provincia e' ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi. Il direttore dell'Ufficio e' nominato dal Ministro per l'industria, il commercio o il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.

Art. 4

Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sara' regolata dal decreto di cui all'art.

8.Il Consiglio eleggera' nel proprio seno il presidente e i vice presidenti.

Art. 5

La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.

Art. 6

Le Camere di commercio, industria e agricoltura, torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi gia' attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

Art. 7

Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura e' devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive provincie.

Art. 8

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto. Fino all'entrata in vigore della norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 9

Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarra' affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri. Il presidente e' nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori. In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro piu' anziano. Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri. (1) ((2))

Art. 10

Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione dello pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

Art. 11

Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria ed agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi o commissioni e il potere di nomina o di designazione gia' attribuiti dalle leggi vigenti ai soppressi Consigli provinciali dell'economa.

Art. 12

Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salve le eccezioni che saranno determinate con il decreto preveduto nell'art. 8. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.

Art. 13

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua Pubblicazione. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 settembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - GULLO - TUPINI - SOLERI Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1944 Atti del Governo registro n. 1, foglio n. 20. - Testa

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