Act 044U0318

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1944-10-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1944

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata ;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n, 151, sulle facolta' del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254 ed il decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme per la concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenente modificazioni temporanee all'ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e' disposta dalla Corte suprema di cassazione. A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale puo' presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia. Scaduto questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Art. 2

La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco. Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio. Dell'elenco tenuto dalla cancelleria puo' prendere visione chiunque ne faccia richiesta.

Art. 3

A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneita' conseguita negli esami del triennio 1944-1916 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla ubblicazione dell'esito degli esami predetti. A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e' ridotto a sei anni. ((1))

Art. 4

Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore e' computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente. A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e' ridotto a tre anni. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. ((1)) Dato a Roma, addio19 ottobre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Tupini Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1944 Atti del Governo registro n. 1, foglio n. 18. - Petia

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