Act 046U0122
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1675;
Visto il R. decreto 8 giugno 1933, n. 621;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))
Art. 3
((Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennita' di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito)).
Art. 4
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO - SCOCCIMARRO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei Conti addi' 27 marzo 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 83. - FRASCA
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