Act 046U0449
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
L'Istituto Mobiliare Italiano e' autorizzato, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che lo regolano, a concedere finanziamenti, entro il limite di tre miliardi di lire, ad imprese industriali le quali non abbiano la possibilita' di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attivita' con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessita' di carattere economico e sociale.
Art. 2
I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, integrato da un rappresentante dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale e da un rappresentante del Ministero del lavoro e la previdenza sociale.
Art. 3
Le modalita' di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti di cui all'art. 1, ivi compresa la durata, la misura degli interessi ed eventuali provvigioni all'I.M.I. da corrispondere sui finanziamenti, sono deliberate dal Comitato di cui all'art. 2.
Art. 4
A prescindere dalle garanzie particolari che verranno decise, per i singoli finanziamenti, dal Comitato di cui all'art. 2, ai crediti derivanti dai finanziamenti stessi si intendono applicabili le disposizioni dell'art. 7 e dei due primi capoversi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.
Art. 5
I finanziamenti di cui al presente decreto costituiscono una gestione speciale dell'I.M.I. per conto dello Stato, all'infuori delle operazioni comportanti la responsabilita' patrimoniale dell'Istituto medesimo. Tale gestione e' regolata da apposita, convenzione che sara' stipulata tra il Ministero del tesoro e l'I.M.I. e sara' registrata alla Corte dei conti. La convenzione dettera' anche le norme per la fornitura da parte dei Tesoro dello Stato, dei fondi necessari per la esecuzione dei finanziamenti di cui al presente decreto.
Art. 6
I finanziamenti di cui al presente decreto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, nonche' ai conseguenti rapporti fra l'I.M.I. ed il Tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente e futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.
Art. 7
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andra' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 8 maggio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - CORBINO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GRONCHI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 214. - FRASCA
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