Act 046U0455

Type Regio Decreto Legislativo
Publication 1946-05-15
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente dell Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana. Lo statuito predetto sara' sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 15 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - NENNI - CIANCA - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCI- MARRO - CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - MOLE' - CATTANI - GULLO - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - BRACCI - GASPAROTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato con riserva alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 224 - FRASCA

Statuto della Regione siciliana - art. 1

Statuto della "Regione siciliana" Art. 1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica, e Pantelleria, e' costituita in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La citta' di Palermo e' il capoluogo della Regione.

Statuto della Regione siciliana -art. 2

Art. 2. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il ((Presidente della Regione)) e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

Statuto della Regione siciliana-art. 3

Art. 3. L'Assemblea regionale e' costituita di ((settanta)) Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. ((5)) L'assemblea regionale e' eletta per cinque anni. Il quinquennio decorrre dalla data delle elezioni. Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica. I deputati regionali rappresentano l'intera regione. (1) (3) L'ufficio di Deputato regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

Statuto della Regione siciliana -art. 4

Art. 4. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea, e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresi' le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Statuto della Regione siciliana -art. 5

Art. 5. I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Statuto della Regione siciliana -art. 6

Art. 6. I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Statuto della Regione siciliana -art. 7

Art. 7. I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Statuto della Regione siciliana -art. 8

Art. 8. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 puo' proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto, Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione della Regione e' allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative. Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi. ((Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.))

Statuto della Regione siciliana -art. 8-bis

Art. 8-bis. ((Le contemporanee dimissioni della meta' piu' uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalita' determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.))

Statuto della Regione siciliana -art. 9

Art. 9. ((Il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalita' di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilita' con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarita' di altre cariche o uffici, nonche' i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione. La carica di Presidente della Regione puo' essere ricoperta per non piu' di due mandati consecutivi. La Giunta regionale e' composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.))

Statuto della Regione siciliana -art. 10

Art. 10. ((L'Assemblea regionale puo' approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.))

Statuto della Regione siciliana -art. 11

Art. 11. L'Assemblea regionale e' convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati

Statuto della Regione siciliana -art. 12

Art. 12. ((L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresi' ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali. Con legge della Regione sono disciplinate le modalita' di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.)) I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal governo regionale.

Statuto della Regione siciliana -art. 13

Art. 13. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del ((Presidente della Regione)) e degli Assessori competenti per materia. Sono promulgati dal ((Presidente della Regione)) decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2, e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale della Regione". Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo, diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Statuto della Regione siciliana -art. 13-bis

Art. 13-bis. ((Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalita' del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.))

Statuto della Regione siciliana -art. 14

Art. 14. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attivita' commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d' Interesse nazionale; i) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichita' e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilita'.

Statuto della Regione siciliana -art. 15

Art. 15. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione ha legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Statuto della Regione siciliana -art. 16

Art. 16. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sara' regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Statuto della Regione siciliana -art. 17

Art. 17. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere; b) igiene e sanita' pubblica; c) assistenza sanitaria; d) istruzione media e universitaria; e) disciplina del credito, delle assicurazioni e de risparmio; f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato; g) annona; h) assunzione di pubblici servizi; i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Statuto della Regione siciliana -art. 17-bis

Art. 17-bis. ((Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.))

Statuto della Regione siciliana -art. 18

Art. 18. L'Assemblea regionale puo' emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenze degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Statuto della Regione siciliana -art. 19

Art. 19. L'Assemblea regionale, non piu' tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regione le. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea e' pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Statuto della Regione siciliana -art. 20

Art. 20. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Statuto della Regione siciliana -art. 21

Art. 21. Il Presidente e' Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresi' nella Regione, il Governo dello. Stato, che puo' tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Statuto della Regione siciliana -art. 22

Art. 22. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione del servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

Statuto della Regione siciliana -art. 23

Art. 23. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte del conti svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal ((Presidente della Regione)), sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Statuto della Regione siciliana -art. 24

Art. 24. E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte e' ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Statuto della Regione siciliana -art. 25

Art. 25. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalita': a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale; b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Statuto della Regione siciliana -art. 26

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