Act 046U0485

Type Regio Decreto Legislativo
Publication 1946-05-17
Ultimo aggiornamento 1946-06-10
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per la costruzione della ferrovia Circumflegrea costituita: 1) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 27,500 che, partendo dai pressi della citta' di Napoli della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo, Pianura, Quarto e per le spiagge di Licola e Cuma, verra' a ricongiungersi alla detta ferrovia Cumana presso la stazione di Fusaro; 2) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 4,200 che, partendo da Torregaveta raggiungera' la spiaggia di Miseno, e, con una diramazioni della lunghezza in km. 1,200, l'abitato di Monte Procroa.

Art. 2

La spesa autorizzata con l'art. I sara' ripartita in dieci esercizi finanziari a cominciare da quello in corso. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 3

La nuova ferrovia viene data in concessione alla Societa' Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) gia' concessionaria della ferrovia Cumana, subordinatamente alla accettazione da parte della Societa' medesima, mediante deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione da ratificarsi dall'assemblea dei soci dell'obbligo di provvedere, col corrispettivo a corpo di L. 1.300.000.000, corrispondente all'ammontare della spesa da essa prevista per il primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati), anche alle opere per eventuali varianti al progetto presentato prescritte dal Ministero dei trasporti su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a tutte le opere del secondo gruppo (completamento, armamento ed elettrificazione) all'acquisto del materiale rotabile ed all'esercizio senza alcun altro corrispettivo o sovvenzione da parte dello Stato. Nel caso di inadempimento dell'obbligo assunta, la Societa' incorrera' nella decadenza della concessione cosi' della nuova ferrovia come della ferrovia Cumana.

Art. 4

La concessione della nuova ferrovia sara' regolata mediante convenzione da rendersi esecutoria, come gli eventuali atti addizionali, con decreto dei Ministri pei trasporti e per il tesoro. La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo di concessione avverra' a misura dell'esecuzione dei lavori del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) per importi non inferiori a dieci milioni. Il pagamento delle rate liquidate avverra' entro i limiti della somma stanziata per ciascun esercizio finanziario senza interessi e con la trattenuta del 5% a garanzia del collaudo; l'ultima rata sara' trattenuta per intero sino a dopo il collaudo dell'intera ferrovia completata ed elettrificata.

Art. 5

Il corrispettivo di concessione e' esente dall'imposta generale sull'entrata. Saranno registrati col pagamento dell'imposta fissa di registro: a) la convenzione di concessione e gli eventuali atti addizionali; b) gli atti da stipularsi per ogni proprieta' dalla Societa' concessionaria per l'acquisto ed espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e le sue dipendenze. Per le trascrizioni ipotecarie degli atti relativi per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri stabili di cui alla precedente lettera b) sara' applicata la semplice tassa fissa di L. 20.

Art. 6

L'esecuzione delle opere e' dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188. Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447. La societa' concessionaria e' esonerata dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato e di altri enti pubblici. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - LOMBARDI - CORBINO - SCOCCIMARRO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 258. - FRASCA

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