Act 046U0557

Type Regio Decreto Legislativo
Publication 1946-05-27
Ultimo aggiornamento 1946-07-04
State In force
Source Normattiva
articles 9
Reform history JSON API

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visti il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiarie, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi in orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiarie, aperte ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, delle leggi sull'istruzione elementare, viene stabilito come appresso: a) per ogni alunno promosso in ciascun anno scolastico dalla prima alla seconda classe, lire seicento lorde; b) per ogni alunno che consegue in ciascun anno scolastico il certificato di studi elementari, al termine della terza classe, lire millecinquecento lorde. I premi di cui alle lettere a) e b) sono accordati per un numero massimo complessivo di 14 alunni.

Art. 2

Le diarie ed i premi per gli insegnanti delle scuole serali, festive, complementari, estive ed i corsi integrativi per adulti in applicazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, sono stabiliti come appresso: a) Scuole serali - A ciascun insegnante e' corrisposta una diaria di lire trenta lorde per un numero di lezioni non superiori a 120. Inoltre e' corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi. b) Scuole complementari - A ciascun insegnante e' corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiori a 100. Inoltre e' corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi. c) Scuole festive - A ciascun insegnante e' corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiore a 40. Inoltre e' corrisposto per ciascun alunno promosso un premio di lire settanta lorde con un massimo di 20 premi. d) Scuole estive - A ciascun insegnante e' corrisposta una diaria di lire settanta lorde per un numero di lezioni non superiore a 100. Inoltre e' corrisposto un premio di lire settanta lorde per ciascun alunno promosso con un massimo di 25 premi.

Art. 3

Le misure delle diarie e dei premi sono aumentate in ragione del 100% quando la scuola sia affidata a persona non provvista di altro assegno continuativo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4

Ai maestri delle scuole di Stato che insegnino in scuole elementari speciali di cui all'art. 28 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, e' corrisposta una indennita' mensile di lire seicentodieci lorde in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d'insegnamento e di esame.

Art. 5

La retribuzione oraria stabilita dal 2° comma dell'art. 27 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, per gli insegnanti di materie speciali nelle scuole elementari, per i quali essa non costituisca retribuzione principale, e' fissata in lire dieci lorde comprensiva di ogni altro assegno, indennita' o compensi accessori di qualsiasi natura.

Art. 6

Ai maestri delle scuole di Stato, ai quali sia affidato in orario alternato, a norma delle vigenti disposizioni, l'insegnamento con due turni di tre ore ciascuno in due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, e' corrisposta annualmente un'indennita' di lire cinquemila lorde.

Art. 7

La stessa indennita' di lire cinquemila annue lorde, stabilita nel precedente art. 6, e' dovuta ai maestri delle scuole reggimentali ed a quelli della Regia marina di cui agli articoli 97 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per la durata di ciascun corso e per il periodo degli esami.

Art. 8

La misura dei 50 assegni di benemerenza per maestri o direttori e per maestre e direttrici tra i piu' benemeriti, di cui all'art. 390 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' fissata in lire tremila lorde ciascuno.

Art. 9

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - MOLE' - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei Conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 320. - FRASCA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)