Act 046U0589
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna, nonche' il R. decreto 14 luglio 1898, n. 403, con il quale fu approvato il regolamento per le Compagnie dei barracelli;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il limite della competenza per valore per la risoluzione da parte del sindaco delle controversie di cui agli articoli 50, 51 e 53 del regolamento per le Compagnie dei barracelli della Sardegna, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 403, e' elevato da L. 100 a L. 1000.
Art. 2
La misura dei compensi ai barracelli di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento succitato, e' triplicata. La spesa relativa, e' imputata sui fondi del bilancio del Ministero dell'interno stabiliti per premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza o ad ufficiali e militari dei Reali carabinieri per servizi di speciale importanza.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI CORBINO - GULLO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 349. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)