Act 046U0615

Type Regio Decreto Legislativo
Publication 1946-05-24
Ultimo aggiornamento 1946-08-12
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Al personale della Regia marina impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, spettano, in aggiunta alle ordinarie competenze, speciali indennita' e premi da corrispondersi nella misura e con le norme che saranno stabilite dal Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2

In caso di infortunio, occorso durante le operazioni previste dall'art. 1, sono corrisposte al personale della Regia marina le seguenti indennita' in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria: a) se l'infortunio e' mortale: una indennita' di lire centomila; b) se l'infortunio comporta inabilita' lavorativa permanente e totale: una indennita' di lire centoventicinquemila; c) se dall'infortunio deriva una incapacita' permanente parziale superiore al 10 per cento: una indennita' proporzionale a quella prevista dalla precedente lettera b). Per la determinazione degli aventi diritto di cui alla lettera a) e per il calcolo dell'indennita' di cui alla lettera c) saranno applicati i criteri della legge sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma la concessione al personale infortunato, o alle famiglie, della pensione privilegiata nei casi in cui essa sia dovuta a norma delle disposizioni vigenti. A favore dei salariati della Regia marina, ai quali non e' liquidata la pensione privilegiata, le normali indennita' d'infortunio occorso durante le operazioni previste dall'art. 1 ad essi dovute, a termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono raddoppiate. Alla liquidazione delle speciali indennita' previste dai precedenti comma sara' provveduto a mezzo della gestione speciale attuata ai sensi dei decreti Ministeriali 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940. I marittimi mercantili di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai quali spetta il trattamento economico previsto dal bando n. 11 del 4 novembre 1943, del Comando Supremo, beneficiano delle disposizioni del 1° comma del presente articolo, in quanto le disposizioni stesse risultino piu' favorevoli di quelle stabilite dall'art. 3 della citata legge 11 gennaio 1943, n. 47; pero' anche in tal caso la liquidazione e' demandata all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

Art. 3

Al personale della Regia marina addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, il quale abbia prestato per almeno tre mesi servizi particolarmente rischiosi, sono estesi, qualora non ne abbiamo gia' acquisito il diritto per altro titolo, i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra. Con successivo provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di Concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno dettate le norme per l'applicazione del presente articolo.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto dal 1° gennaio 1946. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 24 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - DE COURTEN - CORBINO - BARBARESCHI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 368. - FRASCA

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