DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1948, n. 351

Type DPR
Publication 1948-03-01
Ultimo aggiornamento 1954-09-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1947, n. 1477;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche ai sensi dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, le Accademie e i Corpi scientifici seguenti: 1) Accademia Pugliese delle Scienze di Bari; 2) Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna; 3) Accademia della Crusca di Firenze; 4) Accademia Economica Agraria dei Georgofili di Firenze; 5) Accademia Ligure di Scienze, Lettere e Arti di Genova; 6) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Lucca; 7) Istituto Lombardo di Scienze e Lettere di Milano; 8) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena; 9) Accademia Pontaniana di Napoli; 10) Societa' di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli; 11) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova; 12) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo; 13) Accademia Nazionale dei Lincei di Roma; 14) Insigne Accademia di San Luca di Roma; 15) Societa' italiana delle Scienze (detta dei XL) di Roma; 16) Accademia di Santa Cecilia di Roma; 17) Accademia delle Scienze di Torino; 18) Accademia di Agricoltura di Torino; 19) Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia; 20) Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona. ((1))

Art. 2

Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche ha facolta' di promuovere, con sua deliberazione a maggioranza assoluta, variazioni nell'elenco di cui al precedente articolo. Le variazioni saranno disposte con le stesse forme del presente decreto.

Art. 3

I membri ordinari delle Accademie e dei Corpi scientifici che hanno diritto al voto, sono i soci nazionali effettivi di detti sodalizi esclusi i soci onorari, i soci non residenti, i soci corrispondenti, i soci stranieri. Ciascun membro partecipa ad una sola votazione anche se socio di piu' d'uno dei sodalizi compresi nel precedente art. 1.

DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 200. - FRASCA

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