DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 550

Type Decreto legislativo
Publication 1948-04-16
Ultimo aggiornamento 1948-06-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Articolo unico. Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1947-48, i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di età al 30 settembre 1947 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 153. - FRASCA

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