DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 736
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazione ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, e successive modificazioni, sono estese, in quanto applicabili, alla riparazione e alla ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico, danneggiati o distrutti da eventi bellici che non siano di proprietà di stranieri e che servano direttamente all'esercizio del culto. La ricostruzione o riparazione degli edifici suddetti è ammessa quando l'edificio da ricostruire o da riparare sia l'unico esistente nel Comune, si tratti di tempio od oratorio legalmente riconosciuto come tale e la riparazione o la ricostruzione siano ritenute necessarie dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, in relazione al numero dei fedeli del Comune. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 226. - FRASCA
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