DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 824
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
Art. 1
L'indennità speciale di pubblica sicurezza (già indennità militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilita, nella seguente misura mensile lorda: Gradi Celibi Ammogliati Maggiore generale ispettore....... L. 12.800 L. 17.100 Colonnelli........................ " 11.200 " 14.900 Tenenti colonnelli................ " 10.100 " 13.400 Maggiori.......................... " 9.300 " 12.400 Capitani.......................... " 5.800 " 10.000 Tenenti e sottotenenti............ " 5.300 " 9.250
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