DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1948, n. 1035
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa nella Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la terza applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate, per ciascuna categoria e grado, come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
I collocamenti a riposo, o le dispense dal servizio previsti dal presente decreto, devono essere disposti con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1948.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 202. - FRASCA
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