DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1137

Type DPR
Publication 1948-07-29
Ultimo aggiornamento 1948-09-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215, per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale e' dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, contenente disposizioni concernenti gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per la corresponsione della indennita' di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro gia' assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, per l'aumento della indennita' di caro-pane ai lavoratori con rapporto di lavoro gia' assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1087, per la maggiorazione degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1104, per la maggiorazione del 40% degli assegni familiari per i figli e del 25% per la moglie e i genitori nel settore dell'industria;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, per la maggiorazione del 50% degli assegni familiari per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti;

Visto il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, per gli assegni familiari ai dipendenti da aziende artigiane;

Visto il decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1308, per l'aumento degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1948, n. 225, per l'adeguamento degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente una disciplina provvisoria, del carico contributivo per determinate forme di previdenza, e di assistenza sociale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data 31 luglio 1948, i contributi per gli assegni familiari, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 e 17 dicembre 1947, n. 1586, sono modificati nella seguente misura: 15% per il settore dell'industria (tabella A 1); 11% per il settore dell'agricoltura limitatamente agli impiegati (tabella B); 10% per il settore del commercio (tabella C); 7,90% per il settore del credito (tabella D); 12,90% per il settore dell'assicurazione (tabella E); 8,50% per il settore dei servizi tributari appaltati (tabella F); 10% per il settore delle professioni e arti (tabella G); 9,40% per il settore delle aziende artigiane (tabella H). Le aliquote predette sono comprensive dei contributi di caro-pane di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e 16 luglio 1947, n. 770.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1948

Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 90. - VENTURA

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