DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1948, n. 1414
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
TITOLO I Degli organi della Regione.
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
TITOLO II Degli organi della Provincia.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 12
Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facolta' di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo. In caso di inadempienza del sindaco, provvede il presidente della Giunta provinciale.
TITOLO III Delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali.
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
TITOLO IV Detta rappresentanza del Governo nella regione.
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 21
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 22
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
TITOLO V Disposizioni transitorie.
Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 29
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Art. 30
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
EINAUDI DE GASPERI SCELBA VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addi' 13 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 83. - FRASCA
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