LEGGE 15 marzo 1949, n. 88
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'area della zona industriale cinematografica costituita nel territorio del comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1939, n. 927, è contenuta nel nuovo perimetro fissato nella pianta allegata alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 marzo 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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