DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1949, n. 98
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 26 ottobre 1948, n. 1256 e 30 ottobre 1948, n. 1271; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, esiste la necessaria disponibilita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949 e' autorizzata la prelevazione di L. 35.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il detto esercizio finanziario: Cap. n. 40. - Congressi, conferenze, ecc............ L. 25.000.000 Cap. n. 70-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica di parte straordinaria "Spese per la Delega- zione italiana per la Cooperazione Economica Europea in Roma "). - Compensi al personale estraneo alla Am- ministrazione dello Stato............................. " 3.500.000 Cap. n. 70-ter (di nuova istituzione). - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavo- ro straordinario da corrispondere a funzionari ed im- piegati delle varie Amministrazioni statali addetti alla Delegazione (art. 6 del decreto legislativo Pre- sidenziale 27 giugno 1946, n. 19)..................... L. 1.000.000 Cap. n. 70-quater (di nuova istituzione). - Spese di ufficio e di cancelleria - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Riscaldamento ed illuminazione - Pub- blicazioni e traduzioni............................... " 1.800.000 Cap. n. 70-quinquies (di nuova istituzione). - Spese per gli automezzi..................................... " 3.500.000 Cap. n. 70 -sexies (di nuova istituzione). - Spese di rappresentanza..................................... " 200.000 ----------- Totale... L. 35.000.000 ----------- Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 41. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)