DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1949, n. 179

Type DPR
Publication 1949-03-02
Ultimo aggiornamento 1949-05-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, Ministro ad interim per il bilancio; Decreta:

Art. 1

null

Art. 2

I biglietti di cui all'articolo precedente saranno verificati, contati e distrutti alla presenza di un ispettore dell'Amministrazione centrale dell'istituto di emissione e di un ispettore centrale del Tesoro oppure di un funzionario appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di grado non inferiore al 7°.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1949

Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 12. - FRASCA

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