LEGGE 1 luglio 1949, n. 417
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 219 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è così modificato: "Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila. "La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPIMI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - SEGNI - CORBELLINI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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