LEGGE 1 agosto 1949, n. 453

Type Legge
Publication 1949-08-01
Ultimo aggiornamento 1952-04-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, 1.556, modificato dalla legge 1 marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a L. 125 per i capi famiglia e L. 100 per i familiari a carico.

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