LEGGE 18 luglio 1949, n. 530

Type Legge
Publication 1949-07-18
Ultimo aggiornamento 2010-12-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'art. 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e elevato a giorni trenta. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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