LEGGE 21 agosto 1949, n. 586
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il primo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente: "Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento e i collocatori - corrispondenti o incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dai dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualità di presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica". All'ultimo comma dello stesso art. 26 è aggiunto il comma, seguente: "Il prefetto, sentita la Commissione provinciale, può autorizzare il collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro tra i lavoratori del Comune, sentita la Commissione comunale. Le eventuali remunerazioni ai coadiutori sono a carico del Comune". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)