LEGGE 29 ottobre 1949, n. 789
Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo Unico. Il testo dell'art. 8 della, legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente: Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, che vengono a scadere al termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta l'annata agraria 1949-50. La proroga non è ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 80. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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