LEGGE 29 ottobre 1949, n. 901
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Ferma restando l'assegnazione complessiva di ventiquattro posti ai gradi 8°, 9° e 10°, nella tabella B, allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il numero dei posti assegnati in detta tabella, per i singoli gradi predetti, è modificato come appresso: Grado 8° - Ispettore principale . . . . . . n. 15 " 9° - Ispettore . . . . . . . . . . . " 7 " 10° - Ispettore aggiunto . . . . . . . " 2 Alla spesa relativa a tale modificazione sarà provveduto con lo stanziamento già iscritto al capitolo n. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-40. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 luglio 1948. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA - SCELBA - PACCIARDI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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