DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 180

Type DPR
Publication 1950-01-05
Ultimo aggiornamento 2012-10-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 74. (Rimborsabilita' di contributi rilasciati a favore del Fondo). Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del [regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-09-05;1556), avevano raggiunto i 65 anni di eta' se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario. Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi. L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.

Testo Unico - Art. 75

Art. 75. (Debito del Fondo verso la Cassa depositi e prestiti). Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'[art. 7, terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1920-05-30;1934~art7-com3) e [quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1920-05-30;1934~art7-com4) e degli [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-12-28;2133~art1) e [2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-12-28;2133~art2), e' aperto presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualita' di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito. Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.

Testo Unico - Art. 76

Art. 76. (Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo). Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive. La concessione delle anticipazioni avra' termine il 31 dicembre 1956. Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato con le proprie disponibilita'. Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualita' costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per la, quota interesse. L'ammortamento avra' inizio dal 1 gennaio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualita' dovra' essere eseguito entro il mese di gennaio. Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato tiene con il Tesoro, giusta il disposto dell'art. 50 del presente testo unico.

Testo Unico - Art. 77

Art. 77. (Anticipazioni dell'E.N.P.A.S. a favore del Fondo). L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali e' autorizzato, a termini dell'[articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art29), modificato dall'[art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-06;103~art2), ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessita', ed in genere, ogni sua attivita' patrimoniale, anche in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurera' all'Ente un interesse pari a quello che conseguira' nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato. Visto, il Ministro per il tesoro SFORZA

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