DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 427
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede;
Visto il relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1229;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Articolo unico
I limiti di valore previsti negli articoli 24 e 25 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, sono aumentati di venti volte. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
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