DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 499
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, relativo agli assegni a terra da corrispondere al personale della Marina militare, e segnatamente la lettera c) della tabella II annessa al decreto stesso, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La misura dell'indennita' prevista nel primo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, e' modificata come segue: ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 300; ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 240; ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 160.
Art. 2
La misura dell'indennita', prevista nel secondo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, e' modificata come segue: ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 600; ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 500; ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 300. Per gli ufficiali ammiragli e generali, superiori ed inferiori, provvisti di razione viveri in natura o in contanti le suindicate misure sono rispettivamente ridotte a L. 300, 240 e 160.
Art. 3
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con le somme gia' iscritte nel capitolo 82 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)