DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 919

Type DPR
Publication 1950-11-16
Ultimo aggiornamento 1950-11-30
State In force
Source Normattiva
articles 4
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visti i decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, e 30 luglio 1950, n. 578, che reca delle aggiunte alle dette norme;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Alla tabella di cui all'art. 3 lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali di importazione e' sostituito dal seguente: E' compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio. Tuttavia, il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali, a norma del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati.

Art. 3

All'art. 37, secondo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali di importazione, le disposizioni di cui alle lettere a) ed e) sono sostituite dalle seguenti: a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa generale dei dazi doganali: 55, 56, 58, 71, 117, 118, 123-a-1), 125-d, 125-e, 125-f, 127-a, 128, 129-a, 139-i, 152, 194-a, 194-c, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 218, 219, 221-a, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234-a, 235, 236, 237, 238, 239, 240 a, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 275, 276, 277-a, 278, 312, 313, 337-l, 337-m, 345-l, 349, 388-bis, 388-ter, 405, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 524, 526, 527-a (esclusi i pali), 528-a (esclusi i pali), 529-a, 530, 531, 532, 533-a-2), 550-c, 787, 788, 789, 790, 791-a-1), 792-a, 803-a-1), 806, 807, 808, 809-a, 809-b, 809-c, 810-a, 810-b, 810-c, 811-a, 811-b, 811-c, 829, 830, 869, 875, 877, 878, 879-a, 879-b-1), 880-a-1), 880-a-2), 880-b-1), 880-b-2), 881-a-1), 881-a-2), 881-b-1), 881-b-2), 882-a-1), 882-a-2), 883-a-1), 883-a-2), 884-a-1), 884-a-2), 885-a, 885-b, 889, 890, 891-a-1) alfa, 891-a-2) alfa, 1322-a-1), 1325-a, 1325-b-1); e) per ogni tonnellata di "Mosti di uve fresche non concentrati" (voce 196) e di "Vini di uve fresche, altri "voce 197-c), in fusti, damigiane o vagoni cisterna.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1950

Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 69. - CARLOMAGNO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)