LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1570
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il personale di ruolo e non di ruolo, addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, assunto a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce: a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto; b) l'assegno di sede con le sue eventuali maggiorazioni e riduzioni; c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.
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