DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 2590
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al clero, approvato col regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 44 del regolamento approvato col regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, e' modificato come segue: "Fermo il piu' breve termine stabilito dagli articoli 33 e 34 per una parte del clero sardo, il pagamento e' effettuato a rate quadrimestrali posticipate, alle scadenze del 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre".
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 86. - PALLA
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