DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Nella seduta, fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. L'impiegato puo' svolgere oralmente la propria, difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa, sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Alla seduta puo' intervenire il capo del personale o un impiegato da lui delegato. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il capo del personale, l'impiegato ed il segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza, di voti, con le modalita' seguenti: a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre; b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente di qualifica meno elevata od a parita' di qualifica dal componente meno anziano e vota per ultimo; c) se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero legale, quelli di qualifica meno elevata, od i meno anziani non possono partecipare alla votazione a pena di nullita', salvo che uno di essi sia stato relatore nella seduta di trattazione, nel qual caso egli prende il posto del componente di qualifica meno elevata, o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare; d) qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i componenti la commissione che hanno votato per la sanzione piu' grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una, questione vi e' parita' di voti, prevale la opinione piu' favorevole all'impiegato. La deliberazione e' sempre segreta e nessuno puo' opporre la inosservanza delle modalita' precedenti come causa di nullita' o d'impugnazione, salvo quanto e' stabilito sub c) Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullita' i membri della commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti alla inchiesta.
Art. 113
(Supplemento di istruttoria)
Se il procedimento e' stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 107 alla commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all'ufficio del personale perche' provveda ai sensi del secondo comma dell'art. 107. Se il procedimento e' stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 111 alla commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all'ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere richiedendo, se del caso, la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'art. 107. La commissione assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla commissione, agli effetti dell'art. 111. Il termine puo' essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della commissione. La commissione puo' sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel quale caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso, nelle forme e con i termini di cui al quarto comma dell'art. 111, all'impiegato, che puo' assistervi e svolgere le proprie deduzioni.
Art. 114
(Deliberazione della Commissione di disciplina)
La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la commissione ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario. Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, all'ufficio del personale. Il ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' della deliberazione della commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'impiegato. Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104.
Art. 115
(Rinvio della decisione)
Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta, e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della commissione, la trattazione continua innanzi alla commissione quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista dall'art. 112. Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 113, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini e' rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112 dinanzi alla commissione, quale e' costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione. Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilita', di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro per impedimento fisico non sia piu' in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112.
Art. 116
(Rimborso spese all'impiegato prosciolto)
L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennita' di missione. Puo' chiedere, altresi', che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennita' di missione. La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito; su di essa provvede il capo del personale.
Art. 117
(Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale)
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non puo' essere promosso fino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.
Art. 118
(Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego)
Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 119
(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo)
Quando il decreto del ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87 comma primo del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non puo' essere rinnovato.
Art. 120
(Estinzione del procedimento)
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che, nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato. L'estinzione determina, altresi', la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione degli esami dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 94, 95 e 97. Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.
Art. 121
(Riapertura del procedimento)
Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura del procedimento e' disposta dal ministro su relazione dell'ufficio del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 104 e seguenti. Il ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato sentito il Consiglio di amministrazione.
Art. 122
(Effetti della riapertura del procedimento)
Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 121 la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta. All'impiegato gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata. Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.
Art. 123
(Esonero del direttore generale)
Nel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni dell'impiegato. Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105. Il ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei ministri il quale delibera sulla incompatibilita' dell'impiegato ad essere mantenuto in servizio e sul diritto al trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato riconosciuto incompatibile e' dispensato dal servizio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro competente.
TITOLO VIII CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO CAPO I Dimissioni e relativo trattamento
Art. 124
(Dimissioni)
L'impiegato puo' in qualunque tempo dimettersi dallo ufficio. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finche' non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato. Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego. Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelamente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.
Art. 125
(Trattamento di quiescenza)
L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'eta' non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo oppure a qualunque eta' qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennita' per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
Art. 126
(Dimissioni dell'impiegata coniugata)
L'impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, puo' presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai fini del compimento dell'anzianita' minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione e' concesso all'impiegata predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.
CAPO II Decadenza dall'impiego
Art. 127
(Decadenza)
Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: a) quando perda la cittadinanza italiana; b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del ministro competente; c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu' breve; ((50a)) d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 128
(Effetti della decadenza)
La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza. L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non puo' concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato. ((72))
CAPO III Dispensa dal servizio
Art. 129
(Dispensa)
Puo' essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonche' quello che abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento. Ai fini del precedente comma e' considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al "buono". All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461)). E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Art. 130
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461))
CAPO IV Collocamento a riposo
Art. 131
(Collocamento a riposo)
Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto, cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
CAPO V Riammissione in servizio.
Art. 132
(Riammissione)
L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. (56) Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della, lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio. L'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale. ((69b))
TITOLO IX DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO CAPO I Personale ausiliario
Art. 133
(Rinvio)
Al persona ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli precedenti in quanto non sia diversamente previsto dai seguenti articoli.
Art. 134
(Sanzioni pecuniarie)
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del titolo VII, al personale ausiliario puo' essere inflitta dal capo dell'ufficio dal quale dipende la sanzione della pena pecuniaria, determinata in misura non eccedente una giornata di stipendio, per una delle seguenti infrazioni: a) mancanza di decoro nella persona; b) trascuratezza nella pulizia dei locali e dei mobili o nella conservazione della divisa o degli oggetti di corredo forniti dall'amministrazione; c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti e dei beni mobili ivi esistenti ovvero del materiale affidato. Durante l'anno l'importo complessivo di piu' pene pecuniarie non puo' eccedere mezza mensilita' di stipendio. Della pena pecuniaria di cui al presente articolo non si fa menzione nello stato matricolare.
Art. 135
(Uniforme)
Il personale ausiliario e' tenuto a portare l'uniforme secondo le disposizioni stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. La spesa dell'uniforme e del corredo relativo, determinato con le stesse modalita' di cui al precedente comma, e' a carico dell'amministrazione.
Art. 136
(Uso dell'alloggio)
Per speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni puo' essere concesso, sentito il ministro per le finanze, l'uso gratuito dell'alloggio.
TITOLO X ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE CAPO I Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Art. 137
(Istituzione)
Presso la presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 138
(Composizione)
Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, distinto in due sezioni, e' presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato e si compone di membri ordinari e di membri straordinari.
Art. 139
(((Nomina dei membri ordinari) I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono membri ordinari: a) il Ragioniere generale dello Stato; b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti; c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi; d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale; e) due professori ordinari di Universita' designati dal Ministro per la pubblica istruzione; f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale. Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedera' d'ufficio. I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del secondo comma, permangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c))
Art. 140
(Guarentigie)
I membri ordinari, durante l'esercizio di tale loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di eta' o di servizio. Gli stessi non possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo per infermita', ne' sottoposti a procedimento disciplinare, se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere e' altresi' necessario perche' possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento per addebiti relativi all'esercizio di questa o ad essa connessi. I membri ordinari durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non a domanda o con il loro consenso, a sede di servizio diversa da quella in cui si trovavano assegnati al momento della nomina.
Art. 141
(Membri straordinari)
Sono membri straordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e partecipano alle sue adunanze con voto deliberativo: a) il capo dello stato maggiore della Difesa per le materie concernenti la militarizzazione del personale civile, il riconoscimento di benefici al personale civile in rapporto ai servizi ed alle benemerenze di guerra, l'ammissione ad impieghi civili dei sottufficiali delle Forze armate; b) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le materie concernenti problemi tecnico costruttivi riguardanti la sistemazione di uffici e servizi statali; c) il presidente del Consiglio superiore di sanita' quando si tratti di problemi igienico-sanitari relativi alla sistemazione degli uffici, alla loro dislocazione territoriale, alle condizioni in cui deve svolgersi il lavoro del personale, alle cautele particolari da adottarsi in caso di epidemia; d) il vice presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione per gli affari concernenti il personale insegnante d'ogni ordine e grado ed in genere per i problemi che interferiscono con l'organizzazione degli studi; e) il capo della polizia, il comandante generale dell'arma dei Carabinieri, il comandante generale della Guardia di finanza, in tutti i casi in cui occorre disciplinare la collaborazione o partecipazione delle forze di polizia a servizi amministrativi; f) il presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per i problemi attinenti alla previdenza ed assistenza; g) il direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena per gli affari attinenti all'ordinamento del personale addetto a tali servizi; h) i direttori generali delle amministrazioni autonome dello Stato, qualora non ne facciano parte come membri ordinari, per gli affari attinenti agli ordinamenti particolari delle amministrazioni stesse.
Art. 142
(Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione)
Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' organo di consulenza del Governo sulle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato in materia di ordinamento del personale civile, organizzazione, funzionamento e perfezionamento tecnico dei servizi. Il Consiglio superiore e' sentito in tutte le questioni di massima concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale civile dello Stato nonche' l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica Amministrazione. Puo' essere sentito altresi' su ogni questione generale interessante l'Amministrazione dello Stato. Il Consiglio superiore e' convocato dal presidente del Consiglio dei ministri che ne richiede il parere di propria iniziativa o su richiesta dei ministri interessati. Il Governo puo' affidare al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nelle materie predette, lo studio di particolari questioni e la formulazione di proposte. Sono inoltre devolute al Consiglio superiore della pubblica amministrazione le attribuzioni della soppressa commissione centrale per l'avventiziato.
Art. 143
(Sezioni)
Il presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce entro il mese di gennaio, di ogni anno la destinazione dei membri del Consiglio superiore a ciascuna sezione nonche' la ripartizione fra queste degli affari di competenza del Consiglio stesso. E' pero' in facolta' del presidente del Consiglio superiore deferire alle sezioni riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza.
Art. 144
(Segreteria)
Il segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro preposto all'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed e' scelto tra gli impiegati delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente sono nominati due segretari di sezione. Il segretario del Consiglio superiore ed i segretari di sezione sono collocati nella posizione di fuori ruolo. All'ufficio di segreteria sono comandati impiegati dello Stato entro i limiti stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro per il tesoro.
Art. 145
(Adunanze)
Il presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione distribuisce i singoli affari tra le sezioni, secondo la competenza a ciascuna di esse attribuita a norma dell'art. 143. Il presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e fissa l'adunanza per la discussione. Alla adunanza assiste il segretario della sezione. Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio superiore e vi assiste il segretario del Consiglio stesso. Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' dei membri ordinari del Consiglio superiore. Le deliberazioni di ciascuna sezione sono prese a maggioranza, di voti e con la presenza di almeno la meta' dei propri membri ordinari.
CAPO II Consiglio di amministrazione
Art. 146
(Composizione e competenza)
Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale e' costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il Consiglio e' composto: a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal ministro; c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; ((d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721)). I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi maggiore anzianita' di qualifica. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita' e la semplificazione dell'azione amministrativa nonche' su tutte le altre questioni sulle quali il ministro ritenga di sentirlo. Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e' unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del ministro. Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa. Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei ministri. Qualora la situazione dei ruoli, dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma. La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprieta' intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma. Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma. Ai Consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6. In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella qualifica. Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio.
Art. 147
(((Adunanze del Consiglio di amministrazione) Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto ed in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non menu di tre membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente))
CAPO III Commissione di disciplina
Art. 148
(Commissione di disciplina)
All'inizio di ogni biennio e' costituita, con decreto del ministro, una Commissione di disciplina presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale. La Commissione e' presieduta da un direttore generale ed e' composta da due impiegati con qualifica di ispettore generale. Non possono essere nominati membri della Commissione impiegati che sono tra loro parenti od affini di primo o secondo grado. Nell'ipotesi prevista dall'ottavo comma dell'art. 146 il presidente ed i membri della Commissione di disciplina sono nominati tra gli impiegati delle carriere direttive di qualifica non inferiore a direttore di divisione, comunque in servizio presso le amministrazioni stesse. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti. Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario e' nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro piu' anziano il quale e', a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti. Qualora, durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione od il segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalita' previste nel presente articolo. Nessuno puo' far parte della Commissione per piu' di quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia possibile.
Art. 149
(Ricusazione del giudice disciplinare)
Il componente della Commissione di disciplina puo' essere ricusato: a) se ha interesse personale nel procedimento se l'impiegato giudicabile e' debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli; b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni; c) se vi e' un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento; d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie e' offeso dall'infrazione disciplinare o ne e' lo autore; e) se e' parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico. La ricusazione e' proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso. Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il ministro stesso. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione. Il presidente ed il membro della Commissione ricusabili a termine del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione. I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.
TITOLO XI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CAPO I Scuola superiore della pubblica amministrazione
Art. 150
(Istituzione e finalita')
E' istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri la Scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di preparazione, di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per gli impiegati con qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento per i direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nei casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica, per i servizi propri di ciascuna carriera ed amministrazione. La Scuola superiore promuove e compie per studi per il miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato, organizza presso ciascuna di esse corsi dalle stesse richiesti, sovrintende agli istituti, scuole e corsi eventualmente organizzati presso le singole amministrazioni e ne coordina le attivita'. Per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti commi, la Scuola superiore puo' anche avvalersi delle universita', dei ministeri, degli enti pubblici, degli istituti ed enti culturali.
Art. 151
(Ordinamento)
Per l'insegnamento e, per le attivita' di studio si provvede mediante professori titolari di universita' ed impiegati dello Stato comandati presso la Scuola superiore. Inoltre possono essere affidati incarichi di insegnamento o di studio, secondo, le norme di legge per il conferimento d'incarichi e supplenze. L'ammissione ai corsi per il personale avviene su domanda dell'interessato in relazione all'anzianita' nella qualifica ed ai giudizi complessivi riportati. La frequenza ai corsi puo', pero', essere obbligatoria. L'esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nell'art. 150 costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, sia per esame che per scrutinio, alle qualifiche superiori. Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per il tesoro e con il ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Stato, saranno stabiliti gli organi direttivi ed esecutivi, l'ordinamento didattico ed amministrativo nonche' le norme di attuazione delle disposizioni del presente titolo.
TITOLO XII ALBO DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO
Art. 152
(Albo)
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituto in albo dei dipendenti civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l'ufficio di segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. All'atto dell'assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello Stato, anche da parte delle amministrazioni autonome, l'ufficio che vi provvede deve farne segnalazione con la indicazione del titolo dell'assunzione, alla segreteria del Consiglio superiore che, provveduto all'iscrizione all'albo del dipendente assunto, ne trasmette il numero di iscrizione all'ufficio predetto, dandone contemporaneamente comunicazione, con gli estremi del titolo di assunzione, alla Ragioneria centrale competente ed alla Corte dei conti. Debbono essere altresi' comunicati alla segreteria del Consiglio superiore i nomi di tutti gli impiegati e salariati che cessano dal servizio per qualunque causa. L'albo e' suddiviso in cinque quadri corrispondenti rispettivamente alle carriere degli impiegati ed ai salariati dello Stato. Ciascun quadro si suddivide in sezioni distinte per le diverse amministrazioni centrali da cui gli impiegati ed i salariati dipendono. In ciascun quadro si inseriscono i numeri di iscrizione all'albo progressivamente attribuiti ai dipendenti predetti. I numeri di iscrizione, gia' appartenenti agli impiegati o salariati cessati dal servizio, devono essere attribuiti ai nuovi assunti. Gli atti concernenti la destinazione di servizio degli impiegati e dei salariati previsti dai commi precedenti nonche' i relativi titoli di pagamento degli assegni ad essi spettanti non possono aver corso se non risulti da essi anche il numero di iscrizione all'albo dei dipendenti predetti. Per gli impiegati civili ed i salariati gia' in servizio all'entrata in vigore del presente decreto gli uffici competenti, anche delle amministrazioni autonome, faranno alla segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione le segnalazioni previste dai commi precedenti entro sei mesi dalla istituzione dell'albo. Le segnalazioni predette saranno fatte mediante elenchi distinti per le carriere degli impiegati e per i salariati. Con apposito regolamento saranno emanate le norme eventualmente necessarie per l'attuazione dell'albo. ((Alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, istituito presso la segreteria del Consiglio superiore, si puo' provvedere a mezzo dei sistemi elettronici, utilizzando, di massima, i sistemi di elaborazione esistenti presso le pubbliche amministrazioni. Le modalita' organizzative del servizio e gli adempimenti delle singole amministrazioni in ordine all'invio e all'aggiornamento delle schede sono stabilite con regolamento di esecuzione)).
PARTE SECONDA Ordinamento delle carriere TITOLO I CARRIERE DIRETTIVE CAPO I Qualifiche ed attribuzioni
Art. 153
(Qualifiche)
Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche: direttore generale; ispettore generale; direttore di divisione; direttore di sezione; consigliere di I classe; consigliere di II classe; consigliere di III classe. Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli annessi, quadri distinti con i numeri da 1 a 20, 82, 83 e 84. Le carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di lauree per il cui conseguimento e' previsto un corso di studi universitari della durata, di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera hanno inizio dalla qualifica di consigliere di 2ª classe o equiparata.
Art. 154
(Attribuzioni del personale direttivo)
((Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione, vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione. Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e' preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di piu' sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge puo', ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e societa' sottoposti alla vigilanza dello Stato. Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata e' preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti)).
Art. 155
(Attribuzioni del direttore generale)
Il direttore generale ed il capo di ufficio centrale equiparato alla direzione generale esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nelle materie ad essi delegate dal ministro; coadiuvano il ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al ministro i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attivita' dei dipendenti uffici, assicurandone la legalita', l'imparzialita' e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza della amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.
Art. 156
(Attribuzioni dell'ispettore generale)
L'ispettore generale provvede, secondo le direttive del ministro e del competente direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori nonche' sugli enti soggetti alla, vigilanza della, amministrazione mediante ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla legge; riferisce all'organo dal quale dipende sull'esito delle ispezioni od inchieste affidategli; segnala tutte le irregolarita' accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Il ministro, con proprio decreto, puo' conferire ad un ispettore generale l'incarico di sostituire il direttore generale in caso di assenza od impedimento od altro speciale incarico. L'ispettore generale puo' essere preposto ad uffici dell'amministrazione centrale o periferici particolarmente importanti.
Art. 157
(Attribuzioni del direttore di divisione)
Il direttore di divisione organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal ministro o dal direttore generale; riferisce periodicamente al direttore generale sull'andamento del ramo di servizio affidatogli; adotta o propone i provvedimenti per ridurne il costo o migliorarne l'efficienza anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 158
(Attribuzioni del direttore di sezione)
Il direttore di sezione dirige la sezione, l'ufficio od il reparto cui e' preposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di mera esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi superiori.
Art. 159
(Attribuzioni dei consiglieri)
((I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attivita' di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonche', quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale)). ((37)) Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere adibito almeno a tre diversi settori di attivita'. Tale requisito e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneita' per la promozione a direttore di sezione, salvo che non sussista possibilita' di avvicendamento o che l'amministrazione non vi abbia provveduto.
Art. 160
(Attribuzioni di funzioni particolari)
I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari del direttore generale, del direttore di divisione, del direttore di sezione, dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.
CAPO II Accesso alle carriere direttive
Art. 161
(Nomina alla qualifica iniziale)
La nomina in prova a consigliere di 3ª classe, o a consigliere di 2ª classe per le carriere previste dal terzo comma dell'art. 153, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio per l'ammissione al= concorso, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. Le prove scritte debbono essere almeno tre. Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche' rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma, di istituto di istruzione secondaria di 20 grado. Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal presente decreto. Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico.
CAPO III Svolgimento della carriera
Art. 162
(((Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate) I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono resi cumulativi in un unico organico)).
Art. 163
(((Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe) La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione alla qualifica di consigliere di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per me rito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica)).
Art. 164
(Promozione a direttore di sezione)
I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per un quarto mediante concorso per merito distinto, computando per posto intero la frazione di posto, e per tre quarti mediante esame di idoneita'. Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneita' sono indetti contemporaneamente ogni anno. Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera. All'esame di idoneita' sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera. Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto e' valutato per meta' e per non piu' di quattro anni complessivi. L'ammissione ai concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' e' subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, delle attitudini all'esercizio delle funzioni direttive e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di aggiornamento previsti dal presente decreto. ((27))
Art. 165
(Concorso per merito distinto ed esame di idoneita')
Il concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. L'esame di idoneita' consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'amministrazione. Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacita' organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico. I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali nonche' delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi. Nell'esame d'idoneita' sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneita', di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale del concorso per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. I candidati del concorso per merito distinto che abbiano conseguita, l'idoneita' ai sensi del precedente comma sono collocati, qualora abbiano l'anzianita' richiesta per la ammissione agli esami di idoneita', in unica graduatoria, in base alla votazione riportata, con gli impiegati che abbiano superato l'esame di idoneita'. A parita' di votazione costituisce titolo di preferenza l'aver conseguito l'idoneita' nei concorso per merito distinto. Qualora i candidati predetti non abbiano l'anzianita' prevista dal quarto comma dell'art. 164, sono collocati nella graduatoria unica formata per l'esame di idoneita' al quale essi avrebbero potuto partecipare dopo aver compiuto undici anni di servizio nella carriera. La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli di idoneita', e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parita' di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'. Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'amministrazione. I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza, sui promossi mediante esame di idoneita'.
Art. 166
(Promozione a direttore di divisione)
La promozione a direttore di divisione si consegue mediante: 1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre un anno di anzianita' nella, qualifica. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero. Ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti mediante lo scrutinio di cui al successivo numero 2; 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre tre anni di anzianita' nella qualifica. Entro il mese di settembre di ogni anno nel bollettino ufficiale del ministero, e' pubblicato il bando del concorso speciale nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1959, N.928)). Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale. Le promozioni avranno effetto dal primo gennaio successivo. Ove siano stati effettuati tanto il concorso speciale per esami che lo scrutinio per merito comparativo i vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal presente comma.
Art. 167
(((Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione) L'esame del concorso speciale e' costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale; sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte. Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attivita' dell'Amministrazione cui appartengono. Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare. Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalita' dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonche' all'attitudine alle funzioni superiori. Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo, va tenuto conto del profitto tratto dei corsi di perfezionamento. Per il concorso speciale si applicano le disposizioni. di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Anmministrazione))
Art. 168
(Promozione ad ispettore generale)
La promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di divisione che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 169
(((Scrutinio per merito comparativo) Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emmesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita', pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto. Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi.))
((37))
Art. 170
(Nomina a direttore generale)
I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri. Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.
TITOLO II CARRIERE DI CONCETTO CAPO I Qualifiche e attribuzioni
Art. 171
(Qualifiche)
Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche: segretario capo; segretario principale; primo segretario; segretario; segretario aggiunto; vice segretario. Per le carriere di concetto che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti ai fini della applicazione del presente decreto risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 21 a 39, 82, 83 e 84.
Art. 172
(Attribuzioni)
Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati. Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilita' della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.
CAPO II Accesso alle carriere
Art. 173
(Nomina a vice segretario)
La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali nonche' le prove pratiche, quando siano previste da speciali ordinamenti. Le prove scritte devono essere almeno due. Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche' rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. La disposizione del comma precedente non si applica per l'accesso alle carriere di concetto del personale tecnico.
CAPO III Svolgimento delle carriere
Art. 174
(((Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario) I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico))
Art. 175
(((Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario) La promozione a segretario aggiunto si consegne a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica))
Art. 176
(Promozione a primo segretario)
I posti disponibili nella qualifica di primo segretario sono conferiti, per un quarto, mediante concorso per merito distinto computando per posto intero la frazione di posto e, per tre quarti, mediante esami di idoneita'. Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneita' sono indetti contemporaneamente ogni anno. Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera. All'esame di idoneita' sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera. Gli indicati periodi di anzianita' sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti. Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista e' valutato per due terzi e per non piu' di quattro anni complessivi. L'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' e' subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tale fine, tiene conto delle qualita' del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione.
Art. 177
(Esami per le promozioni a primo segretario)
Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte, in una prova orale ed in prove pratiche, quando siano richieste da speciali ordinamenti. L'esame di idoneita' consiste in due prove scritte, in una prova orale ed in prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente pratico ed una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto della amministrazione. I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove predette. Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'articolo 165.
Art. 178
(Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretario)
Le promozioni a segretario principale ed a segretario capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Art. 179
(Procedimento dello scrutinio)
Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 169.
TITOLO III CARRIERE ESECUTIVE CAPO I Qualifiche ed attribuzioni
Art. 180
(Qualifiche)
Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche: archivista capo; primo archivista; archivista; applicato; applicato aggiunto. Per le carriere esecutive che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 40 a 60.
Art. 181
(Attribuzioni)
Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti delle singole amministrazioni.
CAPO II Accesso alle carriere
Art. 182
(Nomina ad applicato aggiunto)
La nomina in prova ad applicato aggiunto o ad applicato per quelle carriere che eccezionalmente iniziano con tale qualifica si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2. Gli esami comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica obbligatoria di dattilografia o stenografia o su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio necessario per l'ammissione agli esami e le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali.
CAPO III Svolgimento delle carriere
Art. 183
(((Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto) I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico))
Art. 184
(((Promozioni ad applicato ed archivista) La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica))
Art. 185
(Promozione a primo archivista)
La promozione a primo archivista si consegue mediante: 1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo numero 2); 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.
Art. 186
(Promozione ad archivista capo e qualifica superiore)
La promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi archivisti dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Per le carriere esecutive per le quali e' eccezionalmente prevista una qualifica superiore ad archivista capo, la promozione alla qualifica stessa si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi della stessa carriera con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 187
(Esame e scrutinio per le promozioni)
Lo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 185 n. 2, deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilita' di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso previsto dal n. 1 del citato articolo. Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione. Qualora dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno si verifichino nuove vacanze nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione prevista dall'art. 185. L'esame di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico sui servizi di istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata e il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti i quali, per le carriere che non comportano mansioni di archivio e di copia, possono prevedere una prova pratica in sostituzione di una delle due prove scritte. Si applicano al concorso le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto nel bollettino ufficiale dell'amministrazione. I vincitori del concorso per esame hanno la precedenza, sui promossi per merito comparativo. Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 169.
TITOLO IV CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO CAPO I Qualifiche e mansioni
Art. 188
(Qualifiche)
Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche: commesso capo; commesso; usciere capo; usciere; inserviente. Le carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le seguenti qualifiche: agente tecnico capo; agente tecnico. Per le carriere che contemplano qualifiche diverse la equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione dei presente decreto risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 61 a 81.
Art. 189
(Mansioni)
Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti dell'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio. Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.
CAPO II Accesso alle carriere
Art. 190
(Nomina ad inserviente o ad agente tecnico)
La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2. Il concorso e' per titoli ed e' integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneita' tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico. I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi
CAPO III Svolgimento delle carriere
Art. 191
(((Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente) I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico))
Art. 192
(((Promozione ad usciere e ad usciere capo) La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica. La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianita', abbiano dimostrato diligenza e buona condotta))
Art. 193
(Promozioni a commesso ed a commesso capo)
Le promozioni a commesso ed a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore cinque anni di effettivo servizio.
Art. 194
(Promozione ad agente tecnico capo)
La promozione ad agente tecnico capo e' conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.
TITOLO V CARRIERE SPECIALI CAPO I Ordinamento
Art. 195
(Qualifiche)
Le carriere del personale degli uffici periferici per le quali anteriormente al 1 luglio 1956 erano stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo A e B si distinguono nelle carriere di cui agli allegati quadri indicati con i numeri 82, 83 e 84. Le carriere direttive comprendono le seguenti qualifiche: ispettore generale e compartimentale; direttore di 1ª classe; direttore di 2ª classe; vice direttore. Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche: segretario; segretario aggiunto; vice segretario. Per le carriere che contemplano qualifiche diverse la equiparazione alle precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dai citati quadri distinti con i numeri 82, 83 e 84. Al personale delle carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti commi sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del presente decreto in quanto siano applicabili e non si sia diversamente provveduto nel presente titolo.
CAPO II Accesso alle carriere direttive
Art. 196
(Nomina a vice direttore)
L'accesso a ciascuna delle carriere direttive istituite per gli uffici periferici di cui al precedente articolo e' riservato, agli impiegati appartenenti alle carriere di concetto degli stessi uffici. La nomina alla qualifica di vice direttore si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi gli impiegati delle predette cariche di concetto che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente. Allo stesso concorso sono ammessi anche gli impiegati dello stesso ruolo che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma precedente purche' abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano complessivamente compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, tredici anni di effettivo servizio nella carriera. L'ammissione al concorso e' subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto delle qualita' del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni direttive e del risultato conseguito nei corsi di formazione ed integrazione previsti dal presente decreto. Il concorso consiste in tre prove scritte ed una orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi di istituto. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti.
Art. 197
(Promozione a direttore di 2ª classe) La promozione alla qualifica di direttore di 2ª classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori dello stesso ruolo i quali abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo nella qualifica.
Art. 198
(Inquadramento)
Gli impiegati gia' di gruppo B che anteriormente al 1 luglio 1956 siano stati inquadrati nel gruppo A e non vi abbiano potuto ottenere la promozione al grado superiore per mancanza di posti disponibili, mentre i pari grado rimasti al gruppo. B con uguale o minore anzianita' sono stati gia' promossi al grado superiore, potranno, previo giudizio del Consiglio di amministrazione, essere promossi anche in soprannumero alla qualifica superiore. I posti cosi' conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che verranno a verificarsi. Gli impiegati delle carriere speciali che non abbiano ottenuto l'inquadramento nelle carriere direttive ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, conservano "ad personam" la qualifica acquisita. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alle qualifiche superiori previste dal soppresso ruolo di provenienza in occasione e nella stessa proporzione delle promozioni effettuate nella corrispondente qualifica della carriera direttiva. Agli impiegati promossi e' attribuita "ad personam" la qualifica immediatamente superiore prevista dal precedente ordinamento. Nella qualifica di vice direttore della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano "ad personam" la qualifica del ruolo di provenienza. Gli impiegati delle carriere speciali inquadrati nelle carriere direttive non potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno maturato le anzianita' prescritte per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica provenienti dal ruolo di gruppo A.
TITOLO VI PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA CARRIERA CAPO I Passaggio ad altra amministrazione
Art. 199
(Modalita')
L'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, puo' avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione richiedente. Analoga richiesta puo' essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti. Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto. Alle conseguenti variazioni di organico si provvede con regolamento di esecuzione. L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra amministrazione spetta altresi' al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la relativa anzianita' di carriera e di qualifica.
CAPO II Passaggio ad altra carriera
Art. 200
(Modalita')
Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di eta' ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato. Il ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, puo' disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta.
Art. 201
(Valutazione di anzianita')
Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od applicato, per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneita' per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonche' per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori e' valutato per intero e per non piu' di quattro anni complessivi, ivi compresa la valutazione dell'anzianita' eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 164, quinto comma, e dell'art. 176, sesto comma. In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato non potra' aver luogo se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un anno, se trattasi di carriera direttiva od esecutiva e, per almeno due anni, se trattasi di carriera di concetto.
Art. 202
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)) ((85))
TITOLO VI DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE CAPO I Attribuzioni del personale di particolari ruoli
Art. 203
(Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico)
Le attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi o addetto a servizi ispettivi e del personale degli uffici tecnici speciali delle Amministrazioni centrali sono stabilite dai singoli ordinamenti.
Art. 204
(Attribuzioni del personale degli uffici periferici)
I capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di detti uffici. I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto agli uffici periferici.
CAPO II Svolgimento delle carriere
Art. 205
(Requisito generale di ammissibilita' ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione)
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".
Art. 206
(Promozioni e posti disponibili)
Le promozioni non possono essere conferite se non ci sia disponibilita' di posti nella qualifica cui si deve accedere od in quelle ad essa superiori.
Art. 207
(Valutazione del servizio militare)
Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneita' per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario, nonche' per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo archivista, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti e' valutato per intero come servizio civile di ruolo. Il servizio valutato ai sensi del precedente comma e' cumulabile con quello valutato ai sensi degli articoli 164, comma quinto, 176, comma sesto, e 201. In ogni caso, ai fini della partecipazione ai concorsi, agli esami od agli scrutini suddetti, e' richiesta una permanenza minima, di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo. I criteri stabiliti dai commi precedenti per la valutazione del servizio militare prestato in reparti combattenti si osservano anche per l'ammissione al concorso di cui all'art. 196. Le stesse disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di commesso, o agente tecnico capo, con la permanenza minima nel ruolo di due anni. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella carriera.
Art. 208
(Indennita' di missione per partecipazione ad esami di promozione)
Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta) il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennita' di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.
PARTE TERZA Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni TITOLO I CARRIERE - STATO GIURIDICO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE CAPO I Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' Istituto Superiore di Sanita' SEZIONE I Organi
Art. 209
(Comitato amministrativo)
Le funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanita' sono esercitate dal Comitato amministrativo composto come segue: dall'Alto commissario per l'igiene e la sanita', presidente; dal direttore generale dell'Istituto, vice presidente; da un consigliere di Stato; da un consigliere della Corte dei conti; da un impiegato della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore ad ispettore generale; da due capi di laboratorio dell'Istituto; dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto. Fanno parte altresi' del Comitato amministrativo due rappresentanti del personale per gli affari previsti dall'art. 146, da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalita' ivi indicate. Le funzioni di segretario vengono esercitate da uno dei componenti del Comitato designato dal direttore generale.
SEZIONE II Personale
Art. 210
(Nomina ad assistente aggiunto)
La nomina ad assistente aggiunto si consegue mediante concorso per titoli ed esami.
Art. 211
(Promozione ad aiuto)
La promozione ad aiuto si consegue mediante concorso per titoli e per esami al quale possono, partecipare gli assistenti dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente sette anni di effettivo servizio nella carriera. L'esame consiste in una lezione e due prove pratiche. Al concorso sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli aggiunti corrispondenti che abbiano compiuto in detti ruoli sette anni di effettivo servizio.
Art. 212
(Promozioni a primo aiuto ed aiuto principale - Nomina a capo laboratorio di 2ª classe) Le promozioni alle qualifiche di primo aiuto ed aiuto principale nelle carriere direttive dei laboratori sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo su designazione del Comitato amministrativo, preceduta dal parere sui titoli scientifici degli scrutinandi dato da una Commissione composta dal direttore, generale dell'Istituto, che la presiede, e da quattro professori universitari di ruolo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 MARZO 1958, N. 266)).
Art. 213
(Promozione a primo aiuto)
Allo scrutinio di promozione a primo aiuto sono ammessi gli aiuti dello stesso laboratorio che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 214
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 MARZO 1958, N. 266))
Art. 215
(Promozione a sorvegliante capo)
Per le promozioni alla qualifica di sorvegliante capo si applica il disposto del precedente art. 193.
Art. 216
(Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto)
((Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo e' espresso dal Comitato amministrativo)). I rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto principale, primo aiuto, aiuto o equiparati, sono compilati dai rispettivi capi di laboratorio e di servizi, visitati dal direttore generale dell'Istituto che li trasmette, con le proprie osservazioni, al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo.
Art. 217
(Rapporto informativo per gli impiegati con qualifica inferiore ad aiuto)
Il rapporto informativo per il personale delle carriere direttive con qualifica inferiore ad aiuto od equiparata e per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie e' compilato dai rispettivi capi di laboratorio o di servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale dell'Istituto.
Art. 218
(Distacco temporaneo)
Nell'interesse del servizio il direttore generale dell'Istituto superiore di sanita', sentito l'interessato, puo' disporre il distacco temporaneo di personale da un laboratorio o da un servizio ad un altro.
Art. 219
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1973, N. 519))
Art. 220
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1973, N. 519))
CAPO II Ministero degli Affari Esteri SEZIONE I Consiglio di amministrazione e Commissione di disciplina
Art. 221
(Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri e' composto: a) dal ministro, che lo presiede; b) dal segretario generale; c) dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) dagli impiegati preposti alle direzioni generali ed ai servizi alle dirette dipendenze del ministro; e) da due rappresentanti del personale da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalita' previste dall'art. 146. Gli impiegati di cui alle lettere c) e d) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci purche' di qualifica non inferiore a quella di consigliere d'Ambasciata. La presidenza del Consiglio di amministrazione puo' essere delegata dal ministro al sottosegretario di Stato od al segretario generale o, in assenza di questo, all'impiegato di qualifica piu' elevata.
Art. 222
(Commissione di disciplina)
La Commissione di per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri e' composta da cinque funzionari del ruolo diplomatico dei quali uno di qualifica non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ª classe e gli altri quattro di qualifica non inferiore a consigliere d'Ambasciata.
SEZIONE II Personale delle carriere con ordinamento speciale
Art. 223
(Ammissione alle carriere direttive)
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